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Dl Energia, alla Camera impegno bipartisan per salvare il bingo

21 marzo 2022 - 10:03

Portano la firma dei deputati di Pd, FI, FdI e Noi con l'Italia gli emendamenti al Dl Energia che chiedono la non debenza dei canoni nei periodi di chiusura delle sale bingo per il contenimento del Covid.

Scritto da Fm
Dl Energia, alla Camera impegno bipartisan per salvare il bingo

Gioco ancora sotto i riflettori della Camera dei deputati.

Mentre prosegue il cammino del decreto Sostegni Ter – comprensivo delle misure su Direzione generale per l'ippica e fondi per i nuovi ippodromi – approvato al Senato e da oggi, 21 marzo, all'esame della commissione Bilancio, è stato avviato il lavoro di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, nel quale figurano diversi emendamenti in materia di bingo. Alcuni dei quali già respinti durante la discussione della legge di Bilancio 2022 e del decreto Sostegni ter.

 

Ancora una volta, i parlamentari chiedono interventi a sostegni del settore, fortemente penalizzato dai lunghi mesi di chiusura per il contenimento del Covid, a cominciare dal taglio dei canoni concessori per i periodi di inattività.
Tale richiesta campeggia, ad esempio, tanto negli emendamenti del centrosinistra che in quelli del centrodestra, come si legge nei testi di seguito, relativi all'articolo 7 del provvedimento.
 
MANCA (PD) - Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: “Art. 7-bis. (Non debenza canoni concessori nei periodi di chiusura delle sale bingo). 1. Al fine di sostenere i concessionari delle sale per il gioco del bingo nell'affrontare i crescenti costi energetici imposti dalle previsioni vigenti in materia di salubrità degli spazi e tutela dei consumatori, gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativi ai periodi di sospensione dell'attività di raccolta tra l'ottobre del 2020 ed il giugno del 2021 in ragione di provvedimenti conseguenti allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe non sono dovuti.
2. La disposizione di cui al comma 1, di carattere interpretativo, non reca oneri finanziari in quanto trattasi di canoni non contabilizzati nello Stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato 2022 - 2024, capitolo 2340”.  7.04. Gavino Manca, Bonomo, Zardini, Soverini.
 
LUPI (NOI CON L'ITALIA): “ “Art. 7-bis. (Disposizioni in materia di gioco del Bingo). 1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 'periodo di sospensione dell'attività' sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, di carattere interpretativo, non recano oneri finanziari in quanto trattasi di canoni non dovuti e non contabilizzati nello Stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato 2022 - 2024”. 7.05.   Lupi.
  
D'ATTIS (FORZA ITALIA): Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: "Articolo 7-bis (Disposizioni in materia di gioco del Bingo). 1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 'periodo di sospensione dell'attività', sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, di carattere interpretativo, non recano oneri finanziari in quanto trattasi di canoni non dovuti e non contabilizzati nello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio dello Stato 2022 - 2024." 7.06.   D'Attis, Torromino.
  
FOTI (FRATELLI D'ITALIA) - Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: “Art. 7-bis. (Disposizioni in materia di gioco del Bingo). 1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 'periodo di sospensione dell'attività' sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe”. 7.02.   Foti, Butti, Rachele Silvestri.
 
 TOPO (PD) - Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: “Art. 7-bis. (Disposizioni in materia di gioco del Bingo). 1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 'periodo di sospensione dell'attività' sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe”. 7.03.   Topo.
  
CORTELAZZO (FORZA ITALIA) - Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: “Art. 7-bis (Disposizioni in materia di gioco del Bingo). 1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 'periodo di sospensione dell'attività' sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe”. 7.07. Cortelazzo, D'Attis.
 
DL SOSTEGNI TER, IL DOSSIER DEL DIPARTIMENTO BILANCIO – Facendo un passo indietro, torniamo al decreto Sostegni ter (Misure di sostegno connesse all'emergenza da Covid-19 e per il contenimento dei prezzi nel settore elettrico), oggetto di un dossier del Dipartimento Bilancio, appena pubblicato.
Come detto, focus sull'ippica, al centro di due articoli, che proponiamo nelle righe seguenti.
Il primo è l'articolo 9-bis (Misure a favore degli impianti ippici). “L’articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede misure a favore degli impianti ippici. L’articolo 9-bis, dispone, al comma 1, l’incremento di 1 milione di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (lasciando invariata la dotazione dello stesso Fondo prevista per l’anno 2023). Si ricorda che l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha istituito presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023 per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura. Il comma 2 prevede che ai suddetti oneri (pari a 1 milione di euro per l'anno 2022), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si ricorda che l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione”.
Il secondo è  l'articolo 19-bis (Potenziamento delle strutture del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali). “L’articolo 19-bis, introdotto al Senato, prevede misure per potenziare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, incrementando, in particolare, di una unità i posti di funzione dirigenziale di livello generale (con un onere pari a 203.084 euro per l’anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall’anno 2023). Nel dettaglio la disposizione in esame, al comma 1, incrementa di una unità i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale incremento si ritiene necessario in considerazione della grave crisi del settore ippico (si rinvia a tal proposito anche alla scheda relativa all’articolo 9-bis). Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. Il comma 2 prevede che, al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che reca disposizioni urgenti in materia di riordino di vari Ministeri, tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 3 prevede che alla copertura dei suddetti oneri (pari a 203.084 euro per l’anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall’anno 2023) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali”.
 

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