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Canoni bingo, CdS blocca pagamento: 'Merito il 20 settembre 2022'

24 giugno 2022 - 11:30

Fino all'udienza pubblica del 20 settembre 2022 il Consiglio di Stato sospende la riscossione delle somme dovute da alcuni concessionari del bingo operanti in proroga tecnica.

Scritto da Fm
Canoni bingo, CdS blocca pagamento: 'Merito il 20 settembre 2022'

Si terrà il 20 settembre 2022 l’udienza pubblica in Consiglio di Stato per la trattazione nel merito dell'appello presentato dall'Anib, Associazione nazionale italiana bingo e da alcune società titolari di concessione del bingo scadute e operanti in regime di “proroga tecnica”, in attesa dei bandi, per la riforma della sentenza del Tar Lazio che sul finire del 2021 ha  dichiarato improcedibile e in parte rigettato il loro ricorso contro il niet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  a sospendere il pagamento dei canoni per la pandemia e rideterminarne poi l'importo.

 

In particolare, l'Anib e le concessionarie chiedevano di: “Disporre l'immediata e temporanea sospensione del pagamento del canone relativo alla proroga tecnica fino al ripristino delle originarie condizioni di equilibrio economico-finanziario alterate dalla pandemia e, in ogni caso, fino al termine dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19; rideterminare il canone concessorio in una misura che tenga conto dell'effettiva capacità contributiva di ogni concessionario, sostituendo al canone provvisorio di € 2.800,00 mensili (flat tax oggetto della richiamata ordinanza del Tar Lazio), una revisione in aumento dell'aggio spettante ai Monopoli, maggiorato dello 0,70 percento; accettare il versamento dell'importo mensile di € 2.800,00 nelle more della definizione delle controversie giudiziarie pendenti, senza che venga pretesa la presentazione di alcuna ulteriore fideiussione, posto che quella in essere, pari a ben € 516.000,00, è già in grado di garantire il pagamento del canone mensile nella misura (illegittima) di € 7.500,00”.
 
Nella sua ordinanza il Consiglio di Stato ordina “all’amministrazione di non procedere alla riscossione delle somme dovute, ma non ancora riscosse prima della definizione del presente appello nel merito”.
 

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