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Tar Lazio respinge ricorso contro trasferimento sala bingo

13 gennaio 2016 - 13:14

Respinto dal Tar Lazio il ricorso contro il trasferimento di una sala bingo in altri locali, da Verona ad Ancona.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Lazio respinge ricorso contro trasferimento sala bingo

 

Il Tar Lazio ha respinto, perché infondato, il ricorso di un esercente per l'annullamento del provvedimento con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha autorizzato il trasferimento di una sala bingo in altri locali, da Verona ad Ancona.

 

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato - del quale non avrebbe neppure ricevuta la prescritta comunicazione di avvio - sarebbe illegittimo perché riferito ad una concessione scaduta ed oggetto di una mera proroga tecnica. Inoltre, "premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. la sentenza 19 giugno 2008 in C-454/06), recepita nell’art. 43 della direttiva 2104/23/UE, la sostituzione della controparte contrattuale alla quale l’Amministrazione ha affidato una concessione deve essere considerata come una modifica essenziale del contratto e, come tale, richiede una nuova procedura di selezione, a meno che non si tratti di una semplice riorganizzazione aziendale dell’affidatario - si duole del fatto che il rilascio dell’impugnata concessione non sia stata preceduta dal necessario confronto concorrenziale, perché il suddetto contratto di cessione di ramo d’azienda non può essere configurato come una semplice riorganizzazione aziendale".

Il Collegio "osserva che nessuna delle disposizioni invocate dalla ricorrente vieta espressamente il trasferimento della sala bingo in altri locali durante il periodo di proroga tecnica che si renda necessario per procedere alla riassegnazione delle concessioni a mezzo di una nuova selezione concorrenziale. Pertanto si deve piuttosto ritenere che in regime di proroga continui a trovare applicazione tutta la disciplina del rapporto concessorio, che comprende anche quella relativa al trasferimento della sala bingo in altri locali posta dall’art. 8 della convenzione di concessione e dal decreto direttoriale del 17 giugno 2003, fermo restando che l’autorizzazione al trasferimento non incide sulla durata della concessione". Palesemente infondata risulta "l’ulteriore censura incentrata sulla violazione del punto 5 del decreto direttoriale del 17 giugno 2003, secondo il quale il trasferimento dei locali delle sale bingo in altre province può essere autorizzato “solo nel caso in cui nell’ambito delle stesse non siano state assegnate ... le concessioni nel numero stabilito dal decreto direttoriale 16 novembre 2000”. In particolare, secondo la ricorrente, il decreto direttoriale 16 novembre 2000 (con il quale è stato approvato il piano di distribuzione delle sale bingo) prevede solo tre concessioni nell’ambito della provincia di Ancona e tali concessioni sarebbero state a suo tempo assegnate. Tuttavia l’Agenzia nella relazione in data 26 settembre 2014 ha replicato a tali affermazioni evidenziando che al momento l’unica sala bingo operante sul territorio di Ancona è quella di proprietà della società ricorrente, rispetto alle tre previste dal decreto direttoriale 16 novembre 2000, perché una delle tre concessioni assegnate non è mai stata attivata, per mancata stipula della convenzione da parte dell’aggiudicatario, mentre la terza concessione è stata revocata".
 

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