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Tar Emilia: 'Comune può vietare sale giochi con norme urbanistiche'

29 novembre 2016 - 12:10

Per il Tar Emilia sono legittime le norme del Comune di Reggio Emilia che vietano sale giochi in aree prive di adeguati standard urbanistici.

Scritto da Fm
Tar Emilia: 'Comune può vietare sale giochi con norme urbanistiche'

 

"Le delibere impugnate non attengono alla disciplina del gioco, distinguendo il gioco lecito da quello illecito, né incidono sulla installazione dei giochi leciti, ma si limitano a localizzare quelle attività ludico ricreative che per il loro impatto socio-sanitario e urbanistico, sulla viabilità e l’inquinamento acustico, rientrano pienamente nel governo del territorio come inteso dalla giurisprudenza amministrativa, nel rispetto delle competenze riconosciute agli enti locali anche nella localizzazione delle sale giochi".

 

Questo uno dei motivi per cui il Tar Emilia Romagna ha respinto i ricorsi presentati da una società di gioco contro il Comune di Reggio Emilia per gli atti con cui ha negato la possibilità di insediamento di una sala bingo, con attrezzature ludiche accessorie, nell’immobile oggetto di un preprogetto in variante al Piano urbanistico attuativo, e trasmesso preavviso di diniego del relativo permesso di costruire.

 

L’immobile nel quale, con la domanda di variante presentata nel settembre 2013, la ricorrente voleva insediare le sale giochi, prevedeva, nel Piano urbanistico attuativo approvato nel 2009, una destinazione a deposito e magazzino. Per i giudici quindi "ne consegue che nessuna violazione del Piano è configurabile ove sia stata respinta una variante che prevede una destinazione totalmente diversa da quella di cui si tratta e che è stata oggetto dell’accordo con il Comune, senza considerare che la ricorrente ha presentato una variante relativa ad immobili di cui non risulta proprietaria esclusiva e che attiene ad un piano attuativo sottoscritto anche da altro soggetto attuatore".
 
Inoltre, si legge ancora nella sentenza, "l’impatto delle sale bingo, e delle sale giochi in genere, è anche evidente sulla circolazione stradale, ove si impone la previsione di adeguati standard urbanistici (in particolare aree per il parcheggio) e nel caso di specie tale impatto è concretamente evidenziato dal numero di postazioni previste nella sala bingo da costruirsi (500 postazioni). I sopra evidenziati profili depongono per la esclusione delle attività di impatto sociale in aree prive di idonei standard, con conseguente localizzazione in ambiti specializzati. Il Comune con la localizzazione delle attività ludico ricreative di impatto in aree specializzate con determinati standard urbanistici ha anticipato le previsioni di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. Emilia Romagna 5/2013 ('Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del'rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate'), ove ha stabilito che 'Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco'. Il giudice delle leggi a tale riguardo ha chiarito che l’art. 7, comma 10, del d.l. 158/2012, ha ad oggetto la tutela della salute (sotto forma di prevenzione delle ludopatie) e non l’ordine pubblico, quindi rientra nella potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (v. C. Cost. 300/2011)".

"L’art. 6 della l.r. Emilia Romagna 5/2013 consente ai Comuni di dettare criteri per la localizzazione delle sale gioco e, non essendo stati ancora definiti il decreto interministeriale e le conseguenti pianificazioni statali, esiste il potere comunale di disciplinare la materia, tanto più che l’art. 7 prevede la rilocalizzazione dei punti della rete di raccolta, così presupponendo la legittimità delle pianificazioni locali previgenti (cfr. CdS III 579/2016).
Alla luce del quadro normativo richiamato, la nuova disposizione del Rue risulta, da un lato, in linea con le prescrizioni in materia di salute, introdotte dal legislatore nazionale con il Decreto Balduzzi, e dall’altro fa fronte all’impatto che attività quali quelle di cui si tratta hanno sul contesto urbano, la viabilità e l’inquinamento acustico, esercitando i propri poteri di pianificazione e di governo del territorio (v. sent. 300/2011 in merito alla l.p. Bolzano)", concludono i giudici.
 

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