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Bingo, Cds: 'Niente risarcimento danni per diniego concessione'

12 dicembre 2016 - 11:20

Il Consiglio di Stato rigetta la richiesta di risarcimento danni dopo il diniego della concessione per l'esercizio di sale bingo.

Scritto da Redazione
Bingo, Cds: 'Niente risarcimento danni per diniego concessione'

 


"Manca la prova che se l’atto fosse stato tempestivamente emanato il danno (inteso come ridotta o azzerata redditività dell’impresa), si sarebbe certamente evitato; non è stata fornita la prova certa che all’esito dell’apertura (sia pure in ritardo) le condizioni reddituali dell’impresa, in concreto, avrebbero reso effettivamente impossibile la gestione della sala giochi;in realtà, essendo la durata della concessione pari a sei anni, è ragionevole ritenere che vi sarebbe stato un tempo sufficiente per superare le difficoltà economiche iniziali; inoltre - poiché anche altre imprese utilmente collocate nella originaria graduatoria avevano ritardato l’apertura ed essendo rimasto immutato il contingente numerico delle stesse (pari a 30) sia prima che dopo il giudicato cassatorio - l’entità dell’intervallo di apertura fra la ricorrente e le altre concorrenti non consente di ritenere dimostrata l’impossibilità in concreto di una proficua gestione della sala giochi".


Queste le motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello di una società contro i Monopoli di Stato per la riforma della sentenza con cui il Tar Lazio ha negato la richiesta di risarcimento danni dopo il diniego della concessione per l'esercizio di sale bingo.

La società aveva partecipato alla gara per l’attribuzione di trenta concessioni per l’esercizio di sale bingo nella provincia di Roma, collocandosi in posizione non utile nella relativa graduatoria. L’interessata impugnava l’esito della procedura concorsuale innanzi al Tar del Lazio che "in accoglimento del proposto gravame, annullava la graduatoria in questione".
"L’Amministrazione, quindi, riesaminata l’offerta della società la inseriva in posizione utile in graduatoria a mezzo del decreto 26 maggio 2003 recante, peraltro, a carico della predetta Società l’invito ad approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante in vista del relativo collaudo. L’interessata però, pur a fronte del provvedimento favorevole emesso nei suoi confronti, non dava seguito alla iniziativa per cui, con decreto del 13 settembre 2004, veniva dichiarata decaduta", si legge nella sentenza del Consiglio di Stato.

La società, che già in precedenza "aveva diffidato l’Amministrazione dei Monopoli a provvedere al pagamento dei danni subiti per illegittima esclusione ed illegittimo ritardo nel rilascio della concessione, proponeva ricorso al Tar del Lazio volto ad ottenere la condanna dell’Amministrazione dei Monopoli al risarcimento del danno scaturente sia dall’illegittimità dell’originario diniego che dal ritardato rilascio della concessione per l’esercizio del gioco bingo, danno che quantificava in euro 18.499.501,00 o nella diversa somma dovuta nel corso di causa.
Sosteneva, in particolare, parte ricorrente che la rinunzia ad attivare l’iniziativa imprenditoriale era stata cagionata dalla intempestività del rilascio della relativa concessione imputabile esclusivamente a colpa dell’Amministrazione.
L’adito Tribunale amministrativo rigettava il ricorso, ritenendo infondata la pretesa risarcitoria ivi fatta valere non potendosi ravvisare nella fattispecie gli estremi dell’invocato danno da ritardo".
 

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