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Graduatoria concessioni, Tar Lazio nega risarcimento a società bingo

14 marzo 2017 - 12:05

Il Tar Lazio respinge richiesta di risarcimento danni di una società per la posticipata inclusione nella graduatoria per le concessioni delle sale bingo.

Scritto da Fm
Graduatoria concessioni, Tar Lazio nega risarcimento a società bingo

 

L’operato dell’Amministrazione non è "stato caratterizzato da dolo o colpa, posto che neanche la parte ricorrente ha fornito adeguati elementi di valutazione per ritenere che la parte resistente abbia tenuto (in sede di gara e successivamente alla stessa) una condotta negligente, imprudente o imperita".

 

Per questo motivo il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società di bingo contro i Monopoli di Stato per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per effetto della posticipata inclusione nella graduatoria per le concessioni delle sale bingo per la provincia di Reggio Calabria, quantificabile in 3.228.000 euro.


"Pur a voler prescindere dal fatto che la Società ricorrente ha ottenuto un risarcimento in forma specifica mediante l’adozione del citato decreto del 17.5.2004, la domanda di risarcimento danni per equivalente (in relazione al periodo precedente al 17 maggio 2004) va respinta a causa della mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo della condotta dell’Amministrazione, posto che in assenza di tale prova non è configurabile una fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all’Amministrazione", sottolineano i giudici.

 

"Peraltro, anche in relazione al danno effettivamente patito, la domanda risarcitoria va respinta perché non supportata da adeguati e concreti elementi di fatto che consentano di circoscrivere le richieste di parte attrice. Inoltre, come correttamente rilevato dalla parte resistente, essendo stata assegnata alla ricorrente una concessione a seguito della citata sentenza del giudice amministrativo di primo grado, non va riconosciuto alcun danno emergente in mancanza della prova del danno in concreto subito, facendo la Società ricorrente riferimento a voci generiche, variabili e ipotetiche quali un incasso mensile medio di una sala”, conclude la sentenza.
 

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