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Cds: 'Bologna, limiti al gioco validi anche per le sale bingo'

16 maggio 2017 - 11:42

Il Consiglio di Stato evidenzia che i limiti al gioco vigenti nel Comune di Bologna sono validi anche per le sale bingo.

Scritto da Fm
Cds: 'Bologna, limiti al gioco validi anche per le sale bingo'

 

"Le critiche e le alternative prospettate dalla parte ricorrente si risolvono in generiche affermazioni, non essendo supportate da alcuna analisi seria sulla ludopatia nel territorio comunale, e vanno quindi considerate affermazioni di indimostrata efficacia, inidonee a porre in discussione tanto la proporzionalità quanto la ragionevolezza del mezzo (rimodulazione dell’orario) rispetto al fine (contrasto alla ludopatia), soprattutto se si argomenta in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è revocabile in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto".

Questa una delle motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha espresso il parere che debba essere respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società HippoGroup Cesenate Spa per l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Bologna relativa alla disciplina comunale degli orari delle sale da gioco e degli esercizi con attività d’intrattenimento autorizzate.

IL RICORSO - Secondo HippoGroup Cesenate Spa l’ordinanza del sindaco di Bologna varata nel 2015 - che rimodula “dalle ore 09,00 alle ore 01,00 di tutti giorni, festivi compresi” l’orario di apertura dei punti vendita con attività di gioco esclusiva ai sensi degli artt. 86 e 88 del Tulps", l’intervento regolatorio del sindaco è applicabile "soltanto alle sale scommesse e alle sale dedicate esclusivamente a Vlt, ma non alle sale Bingo e a quelle Vlt ad esse accessorie".
 
IL PARERE - I giudici del Consiglio di Stato sottolineano che "le disposizioni del regolamento di polizia urbana citate che, se lette in modo coordinato, fanno riferimento ad ogni tipologia di gioco lecito che comporti la vincita di denaro presso gli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, e 88 del Tulps. Orbene, si riscontra in atti che il Questore di Bologna ha rilasciato nel tempo alla società ricorrente tre successive autorizzazioni ai sensi dell’art. 88 del Tulps: per l’esercizio del gioco del Bingo nel 2007, per l’esercizio del gioco mediante videoterminali (Vlt) e per la raccolta e gestione delle scommesse ippiche e sportive nel 2010.
Su tali riscontri appare insostenibile sul piano normativo, oltre che palesemente irragionevole, la pretesa della società ricorrente che intenderebbe sottrarsi all’applicazione della riduzione di orario, sostenendo che il gioco del Bingo, in quanto istituito con decreto ministeriale e assolvendo nel caso specifico una funzione aggregante in un zona della città gravata da problematiche sociali, sfugge alla riduzione dell’orario di apertura disposto dall’ordinanza e assorbe in questa sorta di esenzione anche le altre sale, definite accessorie, dedicate alle scommesse e ai giochi con video terminali, che altrimenti sarebbero tenute a sottostare alla rimodulazione dell’orario di apertura.
Alle medesime conclusioni si perviene considerando le motivazioni dell’ordinanza che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, emergono con chiarezza dalla lettura del documento. Infatti l’Amministrazione comunale, preso atto delle segnalazioni dall’Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Patologiche sull’aumento del rischio di dipendenza dal gioco, specialmente tra i giovani e in attuazione della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 in materia di contrasto e prevenzione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo e delle patologie correlate, ha ritenuto di rimodulare l’orario di apertura degli esercizi con attività di gioco dalle ore 9 alle ore 1".
 

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