Casinò de la Vallée: Cassazione respinge la revocazione chiesta da Elle Claims e Sitmar

Scritto da Daniele Duso
Esprimendosi su un vecchio contenzioso contenzioso interno al Casinò di Saint-Vincent i giudici della Corte suprema spiegano che a monte vi è solo un errore di diritto, non di fatto, pertanto la revocazione è inammissibile.

“Ciò che […] si imputa al giudice di legittimità che ha deciso il ricorso ordinario è in realtà un preteso errore di diritto nell’individuazione dell’esistenza del giudicato interno”. Così la Corte di cassazione il ricorso per revocazione di Elle Claims e Sitmar contro il Casinò di Saint Vincent.

“Il cuore dell’ordinanza della Terza sezione civile riguarda la lunga vicenda fra Sitmar (già Sitav), Elle Claims e il Casinò de la Vallée su canoni, penali e risarcimenti legati alla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

L’ORIGINE DEL CONTENZIOSO

Tutto nasce dall’accordo del 29 giugno 1994, con cui Sitav – gestore storico del Casinò – trasferisce temporaneamente a Casinò de la Vallée Gestione Straordinaria logo, hardware, software, banca dati e vari immobili (parcheggi, tunnel, capannone) per consentire la continuità dell’attività in vista di un nuovo affidamento. Il corrispettivo è unitario e la penale per il ritardo nella restituzione dei beni immobili è fissata in 100 milioni di lire al giorno.

Nel tempo i beni vengono riconsegnati tra fine 1996 e gennaio 1997, mentre la banca dati resta al centro di un contenzioso che porta alla Corte d’appello di Torino e poi in Cassazionem che rinvia alla Corte d’appello di Torino.

L’ULTIMA MOSSA DI ELLE CLAIMS E SITMAR
Dopo una nuova tappa in Cassazione, con l’ordinanza n. 5536/2023, Elle Claims e Sitmar tentano l’ultima carta: la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto. Secondo le ricorrenti, quando l’ordinanza afferma che “non vi è, dunque, alcun vincolo di giudicato rispetto al rapporto relativo ai beni immobili”, la Cassazione avrebbe in realtà ignorato che su quegli immobili esisteva un contenzioso già dal 1995, ancora pendente al momento della cessione di azienda del 2003.

La Cassazione, però, smonta questa impostazione. Sottolinea che ciò che viene imputato alla precedente ordinanza “è in realtà un preteso errore di diritto nell’individuazione dell’esistenza del giudicato interno”, non una svista materiale su un dato oggettivo.

COSA DICE LA CASSAZIONE SU ERRORE DI FATTO, GIUDICATO E LIMITI DELLA REVOCATIONE
L’ordinanza dedica ampio spazio a chiarire quando la revocazione è possibile. Richiama il principio per cui, in tema di pronunce della Cassazione, l’errore revocatorio “presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare”, a condizione che il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti. Non è questo il caso del rapporto sugli immobili, sul quale le parti si sono confrontate a lungo.

Secondo la Suprema corte “l’erronea valutazione in ordine alla relativa esistenza – equivalendo a ignoranza della regula iuris – rileva non quale errore di fatto bensì quale errore di diritto”. Di conseguenza, anche ammesso che la lettura proposta dai ricorrenti fosse preferibile, la sede della revocazione non è lo strumento per rimettere in discussione una scelta interpretativa di diritto.

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