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Dl Rilancio, nella bozza di decreto focus anche su Campione d'Italia

11 maggio 2020 - 07:30

Il Governo interviene a favore del Comune di campione d'Italia attraverso due articoli del Dl Rilancio.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl Rilancio, nella bozza di decreto focus anche su Campione d'Italia

Decreto Aprile slittato a maggio e ribattezzato Dl Rilancio. E nella bozza ancora oggetto di discussione a Palazzo Chigi, e che Gioconews.it ha potuto visionare, ci sono anche norme relative al comune di Campione d'Italia, in particolare in materia di imposte dirette e di accisa.

Le prime, come si legge nella loro relazione illustrativa, partono dalla considerazione che già con la legge di Bilancio 2020 "sono state introdotte misure volte a ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche residenti e sulle imprese localizzate nel territorio del Comune di Campione d’Italia per alleviare la grave situazione di crisi economica determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale, sulla quale poggiava l’economia del territorio campionese", ma che "l’attuale emergenza pandemica da Covid-19, che sta pesantemente condizionando l’economia nazionale, ha ulteriormente aggravato anche la situazione di Campione d’Italia, che già viveva una profonda crisi determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale, sulla cui attività, particolarmente negli ultimi anni, si è basata quasi totalmente l’economia del territorio campionese.

In tale contesto emergenziale, la Commissione europea, con la Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” [come da ultimo modificata ed integrata dalla Comunicazione del 3.4.2020 C(2020) 2215 final], ha adottato un quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, con la finalità di introdurre regole flessibili dirette a sostenere l'economia nel contesto di grave crisi causato dalla pandemia di Covid-19.

L’intervento normativo in parola, tenendo anche conto delle possibilità di azione attualmente previste in ambito Ue dal citato “quadro temporaneo”, intende rafforzare le misure agevolative a favore del territorio campionese già previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020).
Sono apportate modifiche all’articolo 1, commi 573, 574 e 575, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di prevedere che la riduzione delle imposte ivi prevista a favore delle persone fisiche e delle imprese operi per dieci periodi d’imposta, anziché cinque come attualmente previsto".

Quanto alle disposizioni in materia di accisa, "Le disposizioni hanno l’obiettivo di alleviare l’impatto, per il territorio del Comune di Campione, del costo di acquisto del gasolio per riscaldamento e dell’elettricità".

LE NORME SULLE IMPOSTE DIRETTE - Alle disposizioni in materia di imposte dirette per il comune di Campione d’Italia è dedicato l'articolo 146 della bozza:
"1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 573 le parole “alla data del 20 ottobre 2019” sono soppresse e alla fine del periodo la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;
al comma 574 le parole “alla data del 20 ottobre 2019” sono soppresse e alla fine del periodo la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;
al comma 575 la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;
è aggiunto il comma 576-bis:
“In deroga al comma 576, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nei limiti dell’importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.”
il comma 577 è sostituito dal seguente:
“In vista del rilancio economico del comune di Campione d’Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del predetto comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (Ue) n. 651/2014. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile.”
è aggiunto il comma 577-bis:
“Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577, il credito d’imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni di cui al predetto comma, in misura pari ai costi sostenuti nei limiti dell’importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.”
è aggiunto il comma 578-bis:
“L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 576-bis e 577-bis è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.”
2. Al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “comma 1” sono sostituite delle seguenti parole “commi 1 e 2” e le parole “come modificato dal comma 631 del presente articolo,” sono soppresse".
 
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Nella relazione illustrativa accompagnatoria, si evidenzia che "Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) sono state introdotte misure volte a ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche residenti e sulle imprese localizzate nel territorio del Comune di Campione d’Italia per alleviare la grave situazione di crisi economica determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale, sulla quale poggiava l’economia del territorio campionese.
In particolare:
l’Articolo 1, comma 573, ha previsto l’abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia alla data del 20 ottobre 2019, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti, alla medesima data, nello stesso Comune;
l’Articolo 1, comma 574 ha previsto l’abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta delle imposte sui redditi per le imprese localizzate a Campione d’Italia alla data del 20 ottobre 2019;
l’Articolo 1, comma 575 ha previsto abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) derivante da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia.
Tali misure, che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, possono essere fruite nei limiti dei Regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Inoltre, con l’obiettivo di rilanciare l’attività economica a Comune di Campione d’Italia, la Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto incentivi per nuovi investimenti sul territorio del Comune. In particolare, l’Articolo 1, comma 577, ha previsto riconoscimento di un credito d’imposta fruibile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024 pari al 50% per nuovi investimenti effettuati da imprese nel territorio del Comune di Campione d’Italia. La misura richiede una preventiva valutazione di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, pertanto, ne è prevista (comma 579) la sospensione dell’efficacia fino alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, alla quale la stessa deve essere notificata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Ue.
L’attuale emergenza pandemica da Covid-19, che sta pesantemente condizionando l’economia nazionale, ha ulteriormente aggravato anche la situazione di Campione d’Italia, che già viveva una profonda crisi determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale, sulla cui attività, particolarmente negli ultimi anni, si è basata quasi totalmente l’economia del territorio campionese.
In tale contesto emergenziale, la Commissione europea, con la Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” [come da ultimo modificata ed integrata dalla Comunicazione del 3.4.2020 C(2020) 2215 final], ha adottato un quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, con la finalità di introdurre regole flessibili dirette a sostenere l'economia nel contesto di grave crisi causato dalla pandemia di Covid-19.
L’intervento normativo in parola, tenendo anche conto delle possibilità di azione attualmente previste in ambito Ue dal citato “quadro temporaneo”, intende rafforzare le misure agevolative a favore del territorio campionese già previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020).
Sono apportate modifiche all’articolo 1, commi 573, 574 e 575, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di prevedere che la riduzione delle imposte ivi prevista a favore delle persone fisiche e delle imprese operi per dieci periodi d’imposta, anziché cinque come attualmente previsto.
Inoltre, in riferimento ai commi 573 e 574, è stata eliminata la data del 20 ottobre 2019 quale limite temporale alla residenza o localizzazione di persone fisiche e imprese a Campione d’Italia per beneficiare di tali agevolazioni.
Viene introdotto un nuovo comma 576-bis alla legge 160/2019, il quale prevede che i limiti dei regolamenti europei sugli aiuti di importanza minore (c.d. “de minimis”) non si applicano per il periodo d’imposta 2020, per il quale valgono i limiti previsti dalla Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final, ovvero 800.000 euro annui per ogni impresa o attività economica. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Si sostituisce il comma 577 della legge 160/2019, al fine di rendere coerente tale disposizione con i requisiti di massimali e intensità di aiuto previsti dal quadro europeo in materia di aiuti agli investimenti (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) rispettivamente per grandi, medie e piccole imprese.
Viene introdotto un nuovo comma 577-bis al fine di prevedere anche per i nuovi investimenti di cui al comma 577 la possibilità di beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 202020, dei limiti previsti dalla citata Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final.
Si introduce un nuovo comma 578-bis che prevede che le misure agevolative di cui ai commi 576-bis e 577-bis sono sottoposte a decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea (al fine di assicurarne la fruibilità la Commissione europea sulla base della Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final.
Si modifica, inoltre, il comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di prevedere che le modalità per l’abbattimento in sede di conversione in euro, nella misura minima del 30 per cento, dei redditi soggetti a imposizione diretta prodotti in franchi svizzeri, attualmente prevista per i redditi di cui al comma 1, dell’articolo 188-bis del Tuir (redditi delle persone fisiche diversi dai redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo), sia estesa anche ai soggetti di cui al comma 2 del citato articolo 188-bis (redditi d’impresa), ciò al fine di omogeneizzare il trattamento, ai fini delle imposte dirette, delle basi imponibili realizzate nel territorio campionese a prescindere dalla natura giuridica dei contribuenti".
 
LE NORME IN MATERIA DI ACCISA - L'articolo successivo, il 147, reca "Art.147
Disposizioni in materia di accisa per il comune di Campione d’Italia".
"1. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l’applicazione della corrispondente aliquota di cui all’Allegato I al testo unico, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,50 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni, in materia di riduzione di costo del gasolio, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e all’articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. L’energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della Direttiva 2003/96/Ce del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni".
 
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Come detto, nella relazione illustrativa si evidenzia che "Le disposizioni hanno l’obiettivo di alleviare l’impatto, per il territorio del Comune di Campione, del costo di acquisto del gasolio per riscaldamento e dell’elettricità.
Su prodotti come l’energia elettrica e il gasolio utilizzato come combustile per riscaldamento, l’ingresso del territorio di Campione d’Italia nel territorio doganale dell’Unione europea ha determinato un aumento dei costi dei prodotti energetici rispetto a quelli pagati in precedenza per effetto dell’applicazione della normativa svizzera. Inoltre, data la peculiare situazione geografica del Comune di Campione d’Italia, i costi di approvvigionamento dei prodotti energetici sono più elevati, sia che le forniture provengano dalla Svizzera sia che provengano dalla più vicina provincia italiana. La situazione di crisi generata dalla diffusione della pandemia Covid-19 ha ulteriormente aggravato le difficoltà per famiglie e imprese del territorio di Campione d’Italia.
Per alleviare l’impatto del costo del gasolio per riscaldamento e dell’elettricità, le disposizioni prevedono la riduzione, per un periodo di sei anni, delle aliquote di accisa applicate su tali prodotti consumati nel territorio di Campione d'Italia.
In particolare, tali aliquote sono fissate, per l’energia elettrica, in euro 0,0005 per chilowattora, per l’uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e in euro 0,001 per chilowattora, per l’uso nelle abitazioni, che corrispondono alle rispettive aliquote minime previste nell’ambito del quadro europeo armonizzato dalla direttiva 2003/96/Ce del Consiglio del 27 ottobre 2003.
Per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento, l’aliquota di accisa è fissata nella misura di 201,50 euro per mille litri, pari al 50 per cento di quella applicata a livello nazionale. In tal modo, la tassazione indiretta applicata ai citati prodotti consumati nel territorio di Campione d’Italia sarebbe sostanzialmente equivalente a quella applicata in Svizzera, evitando così per famiglie e imprese del territorio di Campione d’Italia un aggravio dei costi sui prodotti in questione rispetto a quelli, dagli stessi soggetti, sostenuti in vigenza dello stato di extradoganalità, quando era applicata la normativa svizzera, senza peraltro determinare distorsioni di concorrenza.
Si evidenzia, in particolare, che, per quanto attiene al gasolio utilizzato per riscaldamento, la disposizione in illustrazione, introducendo la sopramenzionata riduzione dell’afferente aliquota di accisa, prevede contestualmente la disapplicazione, limitatamente allo stesso prodotto, del beneficio stabilito dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalle altre norme indicate nello schema; ciò al fine di evitare la fruizione, in relazione a tale prodotto, di un’agevolazione complessiva che risulterebbe eccessiva rispetto alla tassazione svizzera applicata al medesimo gasolio usato come combustibile.
L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della Direttiva 2003/96/Ce del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Trattandosi di riduzioni di accisa da applicare in un territorio limitato è infatti necessaria una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione, che autorizzi la deroga".
 

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