Cassazione conferma diritti delle Regioni su scommesse ippiche
La Corte di Cassazione respinge il ricorso del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e conferma il diritto della Regione sui proventi del 2001:
Una ordinanza della Corte di Cassazione chiude una disputa legale lunga oltre vent’anni che vedeva contrapposti la regione Toscana e l’allora ministero delle Politiche agricole e forestali (ora ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) in merito alla gestione dei proventi del gioco.
Tutto ha inizio quando l’amministrazione regionale della Toscana ottiene un decreto ingiuntivo per la cifra di “euro 2.331.451,71” nei confronti dell’allora Unire, l’ente nazionale incaricato dell’incremento delle razze equine relativamente alla spettanza di una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche per l’anno 2001.
Il cuore della controversia ha riguardato non solo il merito economico, ma anche la complessa questione della giurisdizione. Il ministero ha cercato a più riprese di spostare la competenza davanti al giudice amministrativo, sostenendo che l’erogazione di tali somme fosse legata all’esercizio di un pubblico servizio. Tuttavia, la Cassazione ribadisce ora che, una volta stabilita la quota tramite decreto ministeriale, non esiste alcun “residuo potere discrezionale” in capo all’ente erogatore.
In questo contesto, il mancato trasferimento dei fondi non è dipeso da scelte politiche o amministrative, ma da un semplice inadempimento. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che la controversia non riguarda interessi legittimi, bensì veri e propri “diritti soggettivi”, confermando così la piena competenza del giudice ordinario.
Uno degli argomenti principali sollevati dalla difesa ministeriale riguardava la presunta ineseguibilità dell’obbligazione a causa del mancato incasso delle somme da parte dei concessionari delle scommesse ippiche. Secondo questa tesi, l’attribuzione avrebbe avuto una “natura meramente previsionale”, condizionata dall’effettiva riscossione dei minimi garantiti. La Suprema Corte ha però giudicato infondata tale lettura, sottolineando che il ministero non ha fornito prove adeguate della mancanza di fondi. Al contrario, è emerso che lo Stato era intervenuto proprio per sanare il contenzioso tra l’Unire e i concessionari, autorizzando un mutuo decennale di “euro centocinquanta milioni”, un fatto che per i giudici ha addirittura provato “l’esistenza della provvista” necessaria per saldare il debito con la Regione.
Il tentativo del Ministero di invocare un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, il cosiddetto overruling, per riaprire i termini della questione processuale è stato ugualmente rigettato. I giudici hanno chiarito che tale principio è applicabile solo di fronte a cambiamenti interpretativi imprevedibili, situazione non riscontrabile in questo caso dove esisteva già un dibattito consolidato.