Cassazione: imposta legittima anche per scommesse illegali

Scritto da Daniele Duso

La Corte di Cassazione conferma il prelievo del 6 percento anche per gli apparecchi dedicati esclusivamente al gioco online non autorizzato.

La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’imposizione tributaria verso un esercizio pubblico coinvolto in scommesse illegali.

La vicenda ha origine da una verifica fiscale con la quale l’Agenzia dogane e monopoli ha individuato in una sala giochi diverse apparecchiature telematiche dedicate al gioco online non autorizzato. Si trattava di strumenti che operavano tramite un allibratore estero, in assenza della licenza prescritta dal Tulps

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA – Parte da lì una sequela legale che vede l’esercizio pubblico rivolgersi prima alla Commissione tributaria provinciale di Palermo e, dopo il rigetto del ricorso, alla Corte di Cassazione. Tuttavia i giudici chiariscono che il prelievo resta valido, finendo con il condannare il ricorrente anche per abuso del processo.

I giudici della Corte di Cassazione chiariscono l’irrilevanza, in tal caso, della sentenza della Corte Costituzionale che proteggeva i terminali generici, come i personal computer, utilizzabili per molteplici scopi. In questo caso, infatti, gli apparecchi erano posti in un box specifico e servivano esclusivamente per la fruizione del gioco illegale.

NESSUNA INCOSTITUZIONALITA’ – Spigano i giudici che “tale disposizione – diversamente e del tutto autonomamente da quella dichiarata incostituzionale – si dirige, nell’identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, al solo gioco illegale, fenomeno certo non tutelato dalla libertà d’impresa la cui giusta protezione ha inteso garantire la pronuncia della Consulta”.

Secondo la legge, questi dispositivi sono soggetti al pagamento dell’imposta unica. L’aliquota di prelievo è fissata al 6 percento su un imponibile forfetario giornaliero di 3.000 euro, e il calcolo viene effettuato su trecentosessantacinque giorni di operatività presunta.

Tale tassazione non viola la libertà d’impresa, poiché colpisce un fenomeno illegale non tutelato dall’ordinamento. La Cassazione ha rigettato il ricorso, definendo le censure inammissibili e infondate.