Consiglio di Stato: riformate le penali di Adm su Awp e Vlt
Una recente sentenza del Consiglio di Stato stabilisce nuovi criteri per il calcolo dell’11% confermando la natura contrattuale delle sanzioni.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale sezione sesta, con una recente sentenza va a modificare il sistema delle penali applicate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai concessionari del gioco pubblico. I giudici accolgono, anche se parzialmente, i ricorsi di un’azienda contro la precedente decisione del Tar Lazio, che aveva confermato sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto dei livelli di servizio negli anni 2013 e 2014.
NATURA NEGOZIALE DELLE PENALI
La sentenza del Collegio stabilisce dunque che quelle applicate dall’Adm sono misure che non hanno natura di sanzioni amministrative in senso stretto, ma sono di tipo contrattuale. Secondo la sentenza, “il Collegio ritiene che il primo giudice, nel qualificare le penali de quibus come di natura contrattuale, abbia fatto buon governo dei cd. Engel Criteria elaborati dalla giurisprudenza della Cedu”. Per questo motivo, i magistrati chiariscono che “la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
CALCOLO DEL TETTO MASSIMO
Un punto fondamentale della decisione riguarda l’applicazione del limite massimo alle sanzioni previsto dalla convenzione. I giudici stabiliscono che “il tetto massimo annuale e giornaliero di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 30 della Convenzione va calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (e non, invece, sommando tra loro i compensi Awp e Vlt come ha fatto Adm nel provvedimento gravato in prime cure)”. Tale limite corrisponde all’ “undici percento del compenso effettivo” percepito dal concessionario.
INTEGRITÀ DEL SOFTWARE E SOGLIE
In merito alle verifiche sull’integrità dei sistemi di gioco, la sentenza contesta il metodo di calcolo utilizzato dall’amministrazione per le violazioni. I magistrati affermano che “è illogico e violativo del principio di proporzionalità assumere che se, su 100 apparecchi totali, per 50 vi è la mancanza di integrità del software, non si applica alcuna penale, mentre, se per 51 vi è la condizione di anomalia, si applica la penale per tutti i 51 apparecchi e non solo per 1″. La penale deve quindi essere applicata solo per gli “apparecchi eccedenti la soglia del 50 percento”.
SPROPORZIONE E RITARDI AMMINISTRATIVI
Il Consiglio di Stato giudica eccessivi gli importi richiesti a causa del tempo trascorso e della mancanza di criteri certi al momento dei fatti. Secondo i giudici, “l’ammontare complessivo delle penali irrogato nel caso di specie sia manifestamente eccessivo. Quindi, il provvedimento applicativo delle medesime sia, sotto tale aspetto, illegittimo”. La sentenza rileva che “le penali sono state applicate a distanza notevole di tempo dai contestati inadempimenti” sulla base di criteri introdotti solo nel 2021.
CONFORMAZIONE DEI NUOVI PROVVEDIMENTI
L’amministrazione potrà emettere nuovi atti, ma dovrà seguire le prescrizioni stabilite dal Collegio in sede giurisdizionale. Adm dovrà ricalcolare le somme “applicando sempre, ove ciò non abbia già avuto luogo, il minimo edittale previsto, per ciascuna fattispecie”. La decisione punta a garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella gestione dei rapporti tra Stato e concessionario.