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Bevande e gioco non autorizzati, Tar Campania conferma chiusura circolo

05 aprile 2018 - 11:31

Il Tar Campania conferma la chiusura di un circolo privato dove si giocava senza autorizzazione e si somministravano alimenti e bevande ai non soci.

Scritto da Fm
Bevande e gioco non autorizzati, Tar Campania conferma chiusura circolo

"La dichiarazione di inizio attività presentata dalla ricorrente al Comune di Sant'Antimo non può essere invocata. Infatti l’art. 4 del d.P.R. n. 235 del 2001, recante la disciplina semplificata sui titoli abilitativi, validi anche ai fini dell’art. 86 Tulps, per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, prevede la cessazione dell’attività svolta in caso di violazione (cfr. Tar Lazio, sez. II, 18/10/2013, n. 9013) e comunque non comprende l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi (cfr. Cons. St., sez. V, 19/4/2013, n. 2207)".


Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Campania ha respinto il ricorso proposto da un'associazione sportiva dilettantistica contro il Comune di Sant'Antimo (Na) per l'ordinanza di chiusura immediata dell'attività di club privato disposta per "l’effettuazione di attività di somministrazione di bevande alcooliche e soggetti non soci e l’elargizione di vincite in denaro per esercizio del poker texano".

 

I controlli della Polizia di Stato avevano accertato "che il titolare dell’associazione, in qualità di presidente di club privato somministrava alimenti e bevande a persone non soci, trasformando di fatto il sodalizio in parola in una vera e propria attività a scopo di lucro per la quale è prevista l’autorizzazione di cui all’art 3 legge 25 Agosto 1991 n. 287.
Ragion per cui, stante la natura e l’efficacia fidefaciente fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. che è da riconoscere al citato verbale di accertamento di violazione amministrativa, difetta il presupposto applicativo del regime agevolato, imperniato sulla Dia o Scia e valevole solo per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata a favore dei soci aderenti all’associazione o al circolo privato, in ragione dell’assenza dello scopo lucrativo sottesa alla riserva dell’attività somministrativa ai soli soggetti aderenti a sodalizio", conclude la sentenza.
 
 

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