skin

Divieto pubblicità al gioco, Agcom avvia consultazione per l'attuazione

11 dicembre 2018 - 08:59

C'è tempo fino al 20 dicembre per rispondere al questionario lanciato dall'Agcom su modalità attuative del divieto di pubblicità al gioco sancito dal Dl Dignità.

Scritto da Fm
Divieto pubblicità al gioco, Agcom avvia consultazione per l'attuazione

I soggetti interessati avranno 10 giorni di tempo far pervenire le proprie risposte al questionario sulle modalità attuative dell’articolo 9 del decreto Dignità relativo al divieto di pubblicità al gioco, pubblicato ieri, 10 dicembre, sul sito dell'Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

La consultazione nasce dalla “necessità di garantire l’applicazione della norma tenendo conto delle previgenti discipline in materia di pubblicità di giochi a pagamento”, si legge nella delibera dell'Agcom, e di “delineare più dettagliatamente l’ambito di intervento dell’Autorità anche in ragione delle esigenze di certezza giuridica degli operatori del settore che esercitano l’attività in regime di concessione”.

 

 

“Si deve tener conto dell’elemento di novità rappresentato dal fatto che per la prima volta l’Autorità è chiamata ad esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori di cui all’articolo 9 del decreto Dignità”, pertanto si ritiene di “acquisire ogni utile elemento di informazione e valutazione sulle modalità attuative della norma in esame procedendo preliminarmente alla somministrazione di un questionario per acquisire elementi utili ad una più chiara ed efficace perimetrazione delle attività dell’Autorità nei nuovi ambiti ad essa assegnati”, si legge ancora nella delibera.
 
L’Autorità ha elaborato un questionario da sottoporre ai soggetti interessati al fine di acquisire ogni utile elemento di informazione e valutazione, da inviare tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano direttamente all'Agcom.
Le risposte inviate dai soggetti che aderiranno al questionario non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell’Autorità. I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza contenuta nel documento di risposta al questionario, di illustrare nel corso di un’audizione le proprie osservazioni.
 
 
LE DOMANDE – Fra le domande presenti nel questionario, che riportiamo in allegato nella versione integrale con la relativa delibera di Agcom, i soggetti interessati sono chiamati a definire “come si ritiene debba interpretarsi in particolare la nozione di pubblicità indiretta”, quali tipologie di contratto rientrano nel “contratto di pubblicità”, quali forme di comunicazione rientrano nella categoria “comunicazione di contenuto promozionale”, “in quali casi i loghi e i marchi rientrano in altre forme di comunicazione”. Si chiede inoltre di indicare “le tipologie di comunicazioni commerciali con contenuti diretti a promuovere la vendita o a incentivare il consumo di prodotti o ad incentivare il consumo dei servizi di gioco, che ricadono nell’ambito del divieto”, “descrivere in particolare le principali tipologie di comunicazione commerciale aventi ad oggetto il settore del gioco con vincite in denaro utilizzate negli ultimi 5 anni” e “le tipologie di accordi di sponsorizzazione del settore del gioco con vincita in denaro e dettagliare le attività di sponsorizzazione effettuate attraverso l’utilizzo congiunto di loghi e claim e/o contenuti pubblicitari”.
 
 
DL DIGNITÀ, LE NORME SULLA PUBBLICITÀ – Ricordiamo, per comodità, i termini del divieto di pubblicità al gioco stabilito dal decreto Dignità, in vigore dal 14 luglio 2018.
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
Per l’inosservanza del divieto di pubblicità, è previsto a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50mila euro.
La competenza a contestare la violazione di tali prescrizioni ed irrogare le relative sanzioni è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 

Articoli correlati