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Codacons alle Questure: 'Controllare liceità autorizzazioni sale gioco'

13 dicembre 2018 - 12:18

Con una formale diffida alle Questure, il Codacons chiede di non rilasciare o revocare autorizzazioni ex art. 88 Tulps per sale gioco che non rispettano norme locali.

Scritto da Redazione
Codacons alle Questure: 'Controllare liceità autorizzazioni sale gioco'

Non rilasciare le autorizzazioni ex art. 88 Tulps per tutti quei locali che risultano ubicati in zona non consentita dalla normativa regionale e/o comunale di competenza; revocare, se già rilasciate, le autorizzazioni ex art. 88 Tulps per tutti quei locali che risultano ubicati in zona non consentita dalla normativa regionale e/o comunale di competenza”.

Lo scrive il Codacons, in una formale diffida inviata alle Questure italiane delle regioni dotate di una legge in materia di contrasto al gicoo patologico, chiedendo di “avviare le dovute indagini e conseguentemente a voler provvedere a inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, il tutto dandone notizia alla scrivente”.

 

 

Contro il gioco patologico l’associazione diffonderà in tutte le regioni il calendario 2019 Codacons con 12 scatti a firma della fotografa Tiziana Luxardo per “raccontare” la dipendenza.
 
IL TESTO DELLA DIFFIDA - “Le Regioni d’Italia, chi prima chi dopo, facendo proprio appunto quanto prescritto dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 158/2012, hanno imposto, con proprie leggi, restrizioni sui propri territori vietando la collocazione delle sale da gioco in un raggio che va, a seconda della Regione, dai 300 ai 500 metri di distanza dai siti sensibili. Il Ministero dell’Interno conseguentemente, per scongiurare ogni margine di dubbio, ha specificato e ribadito ancora di più i connessi obbligatori adempimenti per le Questure. Dunque, ai sensi delle normative regionali e della Circolare del Ministero, l’esercizio delle sale da gioco è ad oggi dunque subordinata alla previa verifica, da parte dei Comuni e delle Questure, oltre che dei requisiti dei locali, della corretta localizzazione delle medesime”, si legge nella diffida inviata alle Questure. “Orbene, alla luce di ciò, il Codacons, virtù del proprio ruolo anche quale componente dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ha, anche alla luce delle segnalazioni raccolte, compiuto alcune indagini sul web. Ebbene, dagli esiti delle ricerche effettuate, si è appreso che in verità risultano in esercizio numerose sale da gioco alle quali invece ciò sarebbe dovuto essere precluso, in quanto assai limitrofe ai siti sensibili protagonisti del divieto legislativo. Dunque, atteso che il rilascio di autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti per ottenerle potrebbe configurare altresì responsabilità omissive anche il relazione ad eventuali omessi controlli, con la presente si rivolge istanza alle Questure in indirizzo, affinchè, alla luce anche di quanto appresso si dimostrerà (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) vogliano intervenire sul punto stante la collocazione delle sale da gioco all’interno del perimetro non consentito dalla normativa statale e regionale in spregio alle norme a tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza pubblica. Le Questure infatti avrebbero dovuto vietare l’autorizzazione, o revocarla, per tutte quelle sale sprovviste dei requisiti di legge anche in punto di localizzazione, in applicazione del generale divieto di prosecuzione di un’attività esercitata in assenza dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della legge n. 241/1990. Appare doveroso precisare che laddove si tratti di esercizio di sale ubicate in zone vietate dalla legge non può assolutamente parlarsi di gioco d’azzardo legale. Si entra dunque all’interno dell’area dell’illegale. E se ci si addentra nell’illegale allora la condotta costituente nel consentire l’esercizio del gioco d’azzardo anche illegale dunque agevolatrice dello stesso, configurerebbe il reato p.e p. dall’art. 718 c.p”.
Il Codacons poi conclude: “Si rammenta, inoltre, ad ogni buon conto, che in punto di localizzazione delle sale da gioco è intervenuta di recente altresì la Corte Costituzionale la quale ha colto l’occasione per ribadire e precisare che, il disturbo da gioco d’azzardo è 'fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo' e che pertanto 'il legislatore regionale è intervenuto, invece – come già anticipato – per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo' propriamente a tutela della salute (Corte Cost. Sent. N. 108/2017). Dunque la Corte Costituzionale ha confermato che dinanzi a tale pericolo la Pubblica Amministrazione, così come gli enti locali, non può e non possono rimanere inerti e ciò alla luce della tutela del diritto alla salute. Ragione questa per la quale eventuali omissioni d’atti d’ufficio dovrebbero essere adeguatamente e tempestivamente arginate onde evitare che le conseguenze dannose dei reati aggravino una situazione che è già assai tragica di per sé oltre ad essere lesiva del diritto alla salute così come evidenziato dalla Corte Costituzionale”.
 

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