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Scommesse illegali, Cassazione annulla condanna titolare Ctd

10 gennaio 2019 - 12:47

Secondo la Cassazione il titolare di un Ctd non può essere condannato perché il bookmaker non ha partecipato alle gare per le concessioni per le scommesse.

Scritto da Redazione
Scommesse illegali, Cassazione annulla condanna titolare Ctd

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per nuovo esame, in merito alla condanna in secondo grado, nei confronti di un titolare di un Centro trasmissione dati (Ctd) di Cagliari che aveva svolto "un'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere; perché, in assenza di licenza o autorizzazione, aveva svolto un'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere".

Secondo la Terza sezione penale della Cassazione "la pronuncia di condanna cui è pervenuta la Corte d'appello di Sassari si fonda esclusivamente in ciò, che siccome la società di scommesse non risultava aver patito alcun impedimento e/o discriminazione all'accesso, e quindi alla partecipazione alle gare d'appalto, per l'assegnazione delle concessioni bandite dallo Stato italiano nel 1999 e nel 2006, né aveva partecipato alla procedura di selezione per l'affidamento di 220 concessioni per l'esercizio e la raccolta a distanza di giochi, prevista dall'art. 24 della L. 88/2009, optando evidentemente per lo svolgimento dell'attività al di fuori del sistema concessorio nazionale, l'imputato aveva commesso le condotte ascrittegli, e segnatamente il reato di cui al capo B) con dolo".

"La motivazione è del tutto insufficiente - si legge nella sentenza della Corte di Cassazione - giacché emessa dopo una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, senza valutare le circostanze apprezzate dal Giudice di prime cure che aveva escluso l'attività d'intermediazione. La Corte territoriale ha affermato, infatti, apoditticamente che era evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato, essendo privo di specifica concessione ed avendo svolto attività d'intermediazione, anche in assenza della licenza di Pubblica sicurezza, fosse ben consapevole dell'illiceità del proprio comportamento. Non risultano però analizzati nella motivazione gli elementi di fatto dell'intermediazione né è stato svolto un ragionamento approfondito per scardinare il convincimento del Giudice di prime cure. Nell'ipotesi in esame è quindi necessario disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari, affinché verifichi se ricorrano le circostanze integranti i reati contestati".

 

 

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