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Il Tar Toscana riapre sala scommesse a Pistoia

01 febbraio 2019 - 13:05

Secondo la sentenza del Tar Toscana il ricorso del titolare di una sala scommesse è fondato e può riaprire il punto slot.

Scritto da Redazione
Il Tar Toscana riapre sala scommesse a Pistoia

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie il ricorso di un titolare di una sala scommesse di Pistoia e annulla il provvedimento impugnato.

Il Tar Toscana ha dunque pronunciato la sentenza sul ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Pistoia contro la questura di Pistoia per aver disposto la revoca della licenza in quanto "in seguito ad una segnalazione - si legge in una nota -, con la quale veniva sostenuto che la sala slot e Vlt in questione ricadrebbe ad una distanza inferiore ai 500 metri, previsti dalla legge regionale, rispetto a due luoghi 'sensibili', ovvero un luogo di culto e un centro di solidarietà per il recupero delle dipendenze.
 
Il Comune di Pistoia comunicava alla Questura che in effetti la sala Vlt era distante 450 metri dal luogo di culto e 440 metri dalla sede legale del centro per il recupero delle dipendenze, allegando la nota della Polizia Municipale che aveva nuovamente effettuato le misurazioni".
 
"La parte ricorrente ha anche dedotto - si legge nel testo della sentenza - in ordine alla questione della supposta violazione delle distanze dai luoghi sensibili, il travisamento dei fatti, ribadendo anche in questa sede che nessuno dei luoghi menzionati dal provvedimento impugnato (ovvero la chiesa e la sede legale della onlus') risulterebbe meritevole di protezione, non essendo questi ascrivibili al novero di quelli 'sensibili' tipizzati dall’art. 4 L.R. Toscana n. 57/2013, in quanto la chiesa non è agibile ma a rischio crollo e la struttura protetta ospita solamente gli uffici amministrativi e non gli utenti.
 
Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e producendo una relazione della Questura di Pistoia con allegata documentazione. Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 26 settembre 2018 è stata accolta la domanda cautelare. All’udienza del 22 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato".
 
"E’ infatti evidente la contraddittorietà dell’azione della Questura - continua la sentenza - la quale, dopo aver ritenuto necessario l’approfondimento istruttorio richiesto dall’interessata, demandandolo al Comune di Pistoia con nota del 21 maggio 2018, e dopo che quest’ultimo, ritenendo, correttamente, di dover offrire una risposta esplicita ed un supporto effettivo alla Questura, aveva a sua volta incaricato la Polizia Municipale (con atto del 13 giugno 2018 comunicato anche alla Questura) - del tutto inopinatamente, ad istruttoria ancora non conclusa, ha ritenuto di revocare la licenza intestata all’odierna ricorrente, senza offrire alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni dalla stessa presentate in sede procedimentale e alla ritenuta violazione delle distanze dai luoghi sensibili.
 
In particolare è poi illegittima, per violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, oltre che del dovere di leale collaborazione fra pubbliche amministrazioni, l’attribuzione, da parte della Questura, alla mancata risposta del Comune nel termine di sessanta giorni, del significato di 'rigetto dell’istanza di valutazione promossa dall’interessata', non potendo l’amministrazione coniare ipotesi di silenzio-rigetto al di fuori dei casi previsti dalla legge, e contrastando, peraltro, l’attribuzione di tale valore provvedimentale alla supposta inerzia, con la valutazione, effettuata dalla stessa Questura, dell’indispensabilità di un’approfondita istruttoria in merito alle osservazioni presentate dall’odierna ricorrente".

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