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Corte dei conti, Buscema: 'Gioco, danno erariale sotto la lente'

15 febbraio 2019 - 15:39

All'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Corte dei conti Angelo Buscema ripercorre pronunce della Cassazione sul gioco in materia di danno erariale.

Scritto da Redazione
Corte dei conti, Buscema: 'Gioco, danno erariale sotto la lente'

Angelo Buscema, presidente della Corte dei conti, ha parlato anche di gioco nella relazione sull’attività dell’Istituto nel 2018, presentata oggi, 15 febbraio, nell'ambito dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. 

 

Le Sezioni unite hanno affermato “la giurisdizione del giudice contabile sull'azione di responsabilità per danno erariale, promossa nei confronti dei concessionari del servizio pubblico di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito, ex art. 110 del Tulps delle leggi di pubblica sicurezza, che avevano omesso di attivare tempestivamente il servizio di collegamento telematico per il controllo dell'andamento del gioco, in quanto non rientra fra le scelte discrezionali insindacabili del concessionario la determinazione di omettere o differire la realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dalla legge (n. 10774 del 2018)Cass. civ. Sez. Unite Sent., 04/05/2018, (rv. 647920-01); non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei Conti, nel valutare la conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e l'organizzazione amministrativa, ritenga illegittimo il ricorso ad incarichi esterni in assenza dei presupposti previsti dalla legge, poiché in via generale l'Amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei Conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, e la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti (Cass. civ. Sez. Unite, 28/06/2018, n. 17121); non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla Pubblica amministrazione, nel caso in cui il giudice contabile non dichiari l'improponibilità del giudizio di responsabilità nei confronti dell'agente di riscossione, in pendenza della procedura di discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, così come modificati dalla l. n. 190 del 2014, tenuto conto che le nuove norme non hanno cambiato il rapporto tra il giudizio sul danno e il procedimento amministrativo appena menzionato, i quali restano del tutto indipendenti e autonomi, dovendo, semmai, l'asserito errore della Corte dei conti essere qualificato come 'error in procedendo' o, eventualmente, 'in judicando', in considerazione dell'incidenza sull'esito del giudizio della 'procedura agevolata', introdotta dalla l. n. 190 del 2014, da ricomprendersi nei limiti interni della giurisdizione contabile, il cui controllo è sottratto al sindacato della Corte di cassazione”.
 
Inoltre, va segnalata, “per il rilievo sistematico che potrebbe assumere la soluzione adottata dalle Sezioni unite, l’ordinanza interlocutoria n. 2989 del 2018, che, in relazione ruolo alle mansioni di agenti contabili a chi intenda svolgere in Italia attività economiche nel settore di offerta e raccolta del gioco, ha chiesto all'ufficio del Massimario e del Ruolo, un approfondimento relativo: 1. all'esatta ricostruzione del quadro normativo relativo alla nozione ed alla qualificazione giuridica dell'agente contabile (R.D. n. 827 del 1923, art. 178) nonché del suo assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti (R.D. n. 2440 del 1923, art. 74); 2. all'enucleazione della normativa specifica e del regime fiscale relativo alle società concessionarie del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito; 3. all'assoggettabilità delle stesse al regime giuridico degli 'agenti contabili' tenuto conto dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, in particolare in sede di regolamento di giurisdizione e della compatibilità di tale qualificazione con il diritto dell'Unione Europea così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alla libertà di stabilimento ed alla libertà di prestazione dei servizi”.  
 
Il presidente della Corte dei conti poi ricorda che “la Relazione relativa all’esercizio 2017 ha ampliato le analisi finalizzate alla verifica del conseguimento degli obiettivi generali della politica di bilancio e alla rilevazione dei risultati ottenuti nei principali programmi di spesa in un’ottica pluriennale al fine di offrire al nuovo Parlamento un quadro degli interventi avviati nella legislatura conclusa, degli effetti realizzati e delle difficoltà emerse. La Relazione è articolata in tre volumi: il primo dedicato a 'I conti dello Stato e le politiche di bilancio', il secondo a 'La gestione del bilancio dello Stato 2017 per Amministrazione' e il terzo all’'Attendibilità delle scritture contabili'. Nel primo volume emerge, fra l'altro, che sostanzialmente stabili sono risultate le entrate da giochi, dopo un triennio di crescita, nonostante 'la raccolta lorda' (il volume d’affari del settore) si sia incrementata di circa il 6 percento rispetto al 2016”.
 
LA RELAZIONE DELLA PROCURA GENERALE – Nel corso della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario è stata presentato anche un riepilogo identificativo della giurisprudenza della Corte di Cassazione intervenuta nel corso del 2018, in cui non mancano i cenni alla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di gioco.
“Con ordinanza interlocutoria n. 2989 del 07 febbraio 2018, investite del ricorso proposto da Società concessionaria dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per il servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite di denaro mediante apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 Tulps, avverso sentenza (n. 1086/2014 del 18.09.2014) della Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello con la quale, in riforma della sentenza assolutoria di prime cure, la Società predetta era stata condannata al pagamento di una pena pecuniaria in relazione all'infruttuosa consumazione del termine assegnatole per il deposito dei conti giudiziali, le Sezione unite della Corte di cassazione, ritenuto che, alla luce dell'esame dei motivi del ricorso, dell'illustrazione dei temi d'indagine approfonditi nella memoria di parte ricorrente nonché dell'ampia discussione tenutasi nell'udienza pubblica, fosse necessario un approfondimento relativo all'esatta ricostruzione del quadro normativo relativo alla nozione ed alla qualificazione giuridica dell'agente contabile (art. 178 R.D. n. 827 del 1923) nonché del suo assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 74 R.D. n. 2440 del 1923), all'enucleazione della normativa specifica e del regime fiscale relativo alle società concessionarie del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito ed all'assoggettabilità delle stesse al regime giuridico degli "agenti contabili" tenuto conto dei principi stabiliti dalle stesse Sezione unite, in particolare in sede di regolamento di giurisdizione e della compatibilità di tale qualificazione con il diritto dell'Unione Europea così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in relazione alla libertà di stabilimento ed alla libertà di prestazione dei servizi, hanno rinviato il ricorso a nuovo ruolo con richiesta di relazione all'Ufficio del Massimario, in ordine alle questioni indicate in motivazione”.
Inoltre, “occorre osservare come, in precedenza, le Sezione unite della Suprema Corte, nel pronunciarsi, con ordinanze n. 13330 del 1° giugno 2010 e n. 14891 del 21 giugno 2010, in sede di regolamento di giurisdizione proposti con riferimento a giudizi per resa di conto relativi ad analoghe fattispecie, richiamata la propria giurisprudenza consolidata nel senso che 'elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. n. 2440 del 1923, art. 74, R.D. n.827 del 1924, artt. 178 e 610), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante (oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa) il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (cfr. soprattutto Cass. SU 10 aprile 1999, n. 232; SU 28 marzo 1974, n. 846)' e rilevato che, nelle fattispecie, 'la società ricorrente è concessionaria dei Monopoli dello Stato per la rete telematica e titolare unico dei nulla osta all'esercizio degli apparecchi e congegni per il gioco lecito', che 'essa assicura che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico, nonché la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale' e che, 'inoltre, la società contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatale, il prelievo erariale unico e ne esegue il versamento' e ritenuto che, come tale, la stessa rivestisse 'la qualifica di agente della riscossione tenuto al versamento di quanto riscosso e, dunque, al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso del concessionario' hanno conseguentemente dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. Nel demandare, con la suddetta ordinanza interlocutoria, all’Ufficio del massimario i suddetti approfondimenti, la Suprema Corte ha evidentemente avvertito l’esigenza di una rimeditazione funditus della questione, che è auspicabile, in funzione di una più piena tutela degli interessi erariali, abbia ad esitare con la conferma degli orientamenti già espressi”.
 

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