skin

Cassazione: 'Slot non conformi ma utilizzate, fenomeno da condannare'

10 giugno 2019 - 10:57

La Cassazione rigetta il ricorso dell'Adm in quanto la permanenza degli apparecchi non conformi in un locale è idonea  a consentirne l'uso, senza rilevare l'effettivo utilizzo.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Slot non conformi ma utilizzate, fenomeno da condannare'

La Sesta sezione civile della Cassazione ha respinto il ricorso dell’Adm in quanto non sussiste alcuna violazione delle norme in materia di valutazione delle prove sugli apparecchi non funzionanti all'interno dei locali.

È stata impugnata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli la sentenza numero 4672/2017 del Tribunale di Roma con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito dalla parte contro ricorrente.
 
Il tribunale capitolino, quale Giudice di appello, riteneva "non sufficientemente provata la condotta sanzionata che presuppone il consentire l'uso degli apparecchi da gioco" in violazione dell'articolo 110 Tulps.
 
"Col primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione di legge (art. 110 T.U. cit.). Con riferimento a pregressa decisione (n. 296072010) di questa Corte, di cui si assume il riferimento a fattispecie 'del tutto simile' si propone una lettura della normativa  pretesamente violata di guisa da dover affermare il principio per cui "la semplice permanenza degli apparecchi non conformi è, infatti, idonea a consentirne l'uso, a nulla rilevando l'effettivo utilizzo".
 
Questa la motivazione dell'ordinanza della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione.
 
"L'impugnata sentenza, con ratio non colta dal motivo qui in esame, ha - si legge nell'ordinanza - valutato con corretta argomentazione e ritenuto che, nella specifica ipotesi in giudizio, diversa da quella di cui all'invocato precedente, vi era una insufficienza di prove in relazione all'uso delle quattro apparecchiature di gioco i cui titoli autorizzativi erano scaduti il 16 febbraio 2009.
 
"Non sussiste alcuna violazione delle norme in materia di valutazione delle prove - si legge ancora nell'ordinanza -. In particolare va rilevato che il Giudice di appello non ha disatteso la valenza probatoria rafforzata del verbale di contestazione, ma si è limitato, nell'ambito del proprio esclusivo potere valutativo, a rilevare il medesimo verbale non conteneva 'dichiarazioni relative all'affettivo funzionamento degli apparecchi' di gioco.
 
Il ricorso va, quindi, rigettato".
 

 

Articoli correlati