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Cassazione: 'L'imposta sui Comma 7 andava pagata per intero'

21 giugno 2019 - 10:38

Secondo la Cassazione, l'imposta Isi sugli apparecchi da gioco 'Comma 7' di una sala gioco in Toscana, poi demoliti, andava pagata per intero.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'L'imposta sui Comma 7 andava pagata per intero'

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli contro una sala gioco in Toscana, ritenendo che "l'imposta Isi sugli apparecchi da gioco - si legge nella motivazione - andava pagata per intero, con conseguente legittimità del relativo diniego di rimborso, senza che rilevasse il fatto che gli apparecchi da gioco fossero stati demoliti entro il 31 aprile 2004 e, quindi, fossero stati effettivamente utilizzati solo al più per quattro mesi".

"Secondo la sentenza - si legge nella pronuncia - la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto dall'ufficio regionale dei Monopoli di Stato della Toscana e dell'Umbria nei confronti della sala, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze numero 9/9/2011 che aveva accolto il ricorso proposto dalla detta società avverso il diniego di rimborso dell'imposta sugli intrattenimenti (Isi) versata, ad avviso della contribuente, in eccedenza nel 2004.
 
Il giudice di appello - continua la pronuncia - ha premesso che la sala gioco aveva versato, per intero, l'Isi dovuta per il 2004 su alcuni apparecchi da gioco, distrutti il 10 maggio 2004, chiedendo poi all'ufficio regionale dei Monopoli di Stato della Toscana e dell'Umbria il rimborso dei dodicesimi di imposta imputabili al periodo 1/05-31/12 dello stesso anno.
 
Avverso il diniego di rimborso - si legge ancora nel testola contribuente aveva proposto ricorso alla Ctp di Firenze che l'aveva accolto alla luce della frazionabilità del tributo, in base alla durata dell'intrattenimento e avverso la sentenza di primo grado aveva proposto ricorso l'ufficio denunciando la violazione, nonché l'omessa e insufficiente motivazione della detta pronuncia".
 
"Il gestore - continua la pronuncia - aveva controdedotto la società chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
 
La Ctr, nel rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato che l'Isi era divisibile in dodicesimi essendo dovuta per il tempo di durata dell'intrattenimento senza che ostasse a tale frazionabilità il pagamento della medesima in un'unica soluzione: sia per il 2004 che per gli anni successivi l'imposta era stata determinata nel medesimo importo, il che dimostrava che la minore utilizzazione degli apparecchi nell'anno in questione non aveva svolto alcun ruolo sulla determinazione dell'imposta e non poteva comportarne l'infrazionabilità in dodicesimi".
 
"Il Dpr n. 640 del 1972, art. 14 bis, comma 1, - si legge nella motivazione - stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni, determinate sulla base dell'imponibile medio in via forfettaria su base annuale, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo.
 
Peraltro, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, su cui applicare l'aliquota dell'Isi, era prevista in 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110".
 
"Pertanto - continua la motivazione - trattandosi di apparecchi da gioco ex art. 110, comma 7, lett. b) del Tulps, installati entro il 10 marzo 2004 e demoliti entro termine ultimo del 31 maggio 2004, l'imposta era stata correttamente pagata dalla contribuente nel termine di legge per intero, con conseguente legittimità del relativo diniego di rimborso, senza che rilevasse il fatto che gli apparecchi da gioco fossero stati demoliti entro il 31 aprile 2004 e, quindi, fossero stati effettivamente utilizzati solo al più per quattro mesi.
 
La norma non prevede, infatti, la possibilità di ragguagliare l'imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già installati entro il 1° marzo ma solo per quelli installati dopo il 1° marzo di ciascuno anno.
 
Infatti, proprio per l'impossibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo, il legislatore aveva disposto per il 2004 una misura ridotta dell'imponibile medio forfetario annuo (euro 2.500 invece di euro 4.100,00 previste per il 2001,2002 e 2003) e quindi, in ogni caso, risulta irrilevante l'avvenuta distruzione degli apparecchi entro la data ultima del 31 maggio 2004 (in tal senso, v. Cass., sez. 5, 18 marzo 2015, n. 5359; 11 febbraio del 2015 n. 2614)". 

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