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Scommesse, i giudici disapplicano le sanzioni ai centri Stanleybet

29 novembre 2019 - 10:43

I giudici dei tribunali di Lecce e Bergamo non applicano le sanzioni (15mila e 10mila euro) ai centri scommesse Stanleybet.

Scritto da Redazione
Scommesse, i giudici disapplicano le sanzioni ai centri Stanleybet

La Corte di appello di Lecce e il tribunale di Bergamo hanno accolto i ricorsi presentati dai titolari dei centri Stanleybet difesi dagli avvocati Daniela Agnello, Massimiliano Mura e Carmela Auriemma e hanno annullato le sanzioni amministrative applicate per aver istallato all’interno delle sale apparecchi da intrattenimento.

"Due casi - secondo gli avvocati - che consolidano la giurisprudenza in materia civile in favore della Stanleybet".
 
"In data 3 marzo del 2017 - come si legge nella nota degli avvocati - l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio territoriale per la Puglia, ha emesso un’ordinanza-ingiunzione con la quale si intimava di pagare 15mila euro a titolo di sanzione amministrativa per aver installato 10 apparecchi da intrattenimento in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 Tulps".
 
Gli avvocati Agnello e Mura hanno presentato ricorso al tribunale di Lecce.
 
"In data 19 luglio del 2018, il tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione proposta e ha annullato l’ordinanza-ingiunzione".
 
In particolare il giudice ha statuito che: “Stanley accetta scommesse, a quota fissa, su vari eventi, ed opera tramite una serie di agenzie che svolgono l’attività di Ctd. Si tratta di operatori indipendenti, legati a Stanleybet da un vincolo contrattuale. In ragione di tali modalità, per poter operare in Italia tramite propri centri di raccolta dati Stanleybet necessita della concessione di cui all’articolo 88 Tulps. La stessa, tuttavia, non ha la possibilità di conseguire tale licenza in Italia, a causa delle limitazioni proprie della normativa nazionale. Non vi sono, dunque, i presupposti per l’applicazione della sanzione, in quanto la normativa italiana viola, rispetto a Stanleybet, il diritto comunitario".
 
La stessa Corte di Giustizia, nella sentenza Costa e Cifone, ha dichiarato che “non possono essere applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, il ricorrente (Ndr) ha richiesto alla Questura di Lecce il rilascio della licenza di cui all’art. 88 Tulps ma non l’ha potuta conseguire a causa dell’assenza della concessione nazionale in capo a Stanleybet. L’assenza di licenza ex art. 88 Tulps in capo alla società ricorrente è dunque la conseguenza di una normativa incompatibile con il diritto comunitario e, come tale, non può comportare l’applicazione di sanzione in capo alla ricorrente”.
 
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio territoriale per la Puglia sede di Lecce, ha proposto appello.
 
Ieri, giovedì 28 novembre, la Corte di Appello Civile di Lecce ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali.
 
Allo stesso modo, in data 8 agosto 2018, l’Agenzia delle dogane e monopoli, sede di Bergamo, ha emesso un’ordinanza-ingiunzione, con la quale si intimava di pagare la somma di 10mila euro a titolo di sanzione amministrativa per aver installato 2 apparecchi da intrattenimento in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 Tulps.
 
Venerdì 27 novembre, il Giudice del tribunale di Bergamo ha accolto l’opposizione proposta e ha annullato l’ordinanza-ingiunzione.
 
In particolare il giudice ha statuito che: “Il ragionamento che fonda l’esclusione del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa per insussistenza del fatto è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito civile per escludere la configurabilità dell’illecito amministrativo a carico degli operatori privi della licenza di pubblica sicurezza nel caso di mancanza imputabile all’assenza di titolo concessorio in capo all’operatore straniero mandante, che non abbia partecipato a gare indette con bandi contenenti clausole discriminatorie alla stregua del diritto euronitario.
 
L’applicazione alla materia delle sanzioni amministrative dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità penale è pienamente condivisibile stante la natura delle sanzioni e l’obbligo generale del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna non conforme al diritto comunitario”.
 
Il tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ha respinto le eccezioni dell’amministrazione e ha accolto l’opposizione.

 

 

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