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Tar Fvg: 'I Comuni decidono gli orari di apertura delle sale da gioco'

12 febbraio 2020 - 08:17

Il Tar del Friuli rigetta il ricorso del titolare di una sala giochi al quale era stata revocata la licenza per aver violato i limiti orari sul gioco.

Scritto da Redazione
Tar Fvg: 'I Comuni decidono gli orari di apertura delle sale da gioco'

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso da parte del titolare di una sala giochi che non aveva rispetato i limiti orari imposti dall'ordinanza sindacale del Comune di Fiume Veneto, tanto da andare incontro alla revoca della licenza per la raccolta scommesse.

Il locale situato a Fiume Veneto, che impegna numerosi addetti, osservava un orario di aperura di 24 ore giornaliere, senza giorni di chiusura.
 
Con il presente ricorso, il titolare ha impugnato l’ordinanza sindacale con la quale sono stati stabiliti gli orari di apertura al pubblico delle sale giochi operanti nel comune di Fiume Veneto, nei termini seguenti: “tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 01.00 e gli orari di accesso ai giochi leciti installati negli esercizi commerciali quali attività complementari, operanti nel comune di Fiume Veneto, sono determinati come segue: tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00”.
 
"Con il medesimo provvedimento - ricorda la ricorrente - è stato poi precisato che, “fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, le violazioni dell’osservanza degli orari di apertura sopra indicati, sono punibili con il pagamento di una sanzione amministrativa da mille a 5mila euro con l’applicazione dei principi della legge regionale 17.01.1984 n. 1”; qualora vi sia reiterazione di violazione ai sensi dell’art. 8-bis della L. 689/81, si applicherà la sanzione della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 Tulps, ovvero la sospensione dell’attività di bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto o ex art. 88 Tulps quali agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc., da un minimo di giorni tre ad un massimo di giorni trenta”.
 
Secondo il Tar del Friuli Venezia Giulia "i Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente”.
 
"È - continua il Tar - la stessa disposizione contenuta nella legge regionale a determinare in tredici ore giornaliere l’orario massimo di apertura delle sale giochi (otto ore nel caso di somministrazione del gioco complementari ad altre attività), lasciando al Comune soltanto il potere di distribuire ed eventualmente ridurre tale periodo di apertura, nell’arco della giornata".
 
"L’impugnazione - spiega la sentenza - sotto i profili in considerazione, si rivolge pertanto a contestare la mera suddivisione giornaliera dell’orario di apertura, restando rigidamente stabilito il complessivo monte orario (tredici ore) previsto dalla citata disposizione e confermato (in senso evidentemente favorevole all’interesse dell’impresa) dal provvedimento sindacale.
 
Circoscritto l’ambito entro cui si muovono le censure in esame, deve essere poi considerato che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, l’auspicato bilanciamento di interessi, tra la posizione degli operatori economici e le categorie tutelate, trova la propria chiara sintesi nell’ambito della deliberazione consiliare di indirizzo (n. 4 del 2018), peraltro non raggiunta da alcuna impugnazione, di cui l’ordinanza oggetto del gravame costituisce, a ben vedere, mero strumento attuativo, correttamente adottato ai sensi dell’art. 50, 7° co. TUEL (così Cons. Stato, Sez. III, n. 4867 del 2018)".

 

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