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Relazione 2019 Garante privacy, regole tecniche Vlt sotto la lente

24 giugno 2020 - 07:46

La Relazione sulle attività del Garante della privacy nel 2019 segnala il parere favorevole sullo schema di decreto di Adm sulle regole tecniche per la produzione di Vlt.

Scritto da Redazione
Relazione 2019 Garante privacy, regole tecniche Vlt sotto la lente

Si parla anche di gioco nella Relazione sull'attività svolta nel 2019 presentata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Antonello Soro, Augusta Iannini, Giovanna Bianchi Clerici, Licia Califano, presentata ieri, 23 giugno.
La Relazione illustra i diversi fronti sui quali è stato impegnato il Collegio dell'Autorità nel corso dell'anno di proroga del suo mandato, caratterizzato in questi ultimi mesi dall'impatto determinato dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19 su tutti i settori della vita nazionale.


Fra le funzioni di interesse pubblico, la Relazione segnala il parere favorevole espresso dal Garante su uno schema di decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha modificato le regole tecniche per la produzione dei sistemi di gioco Vlt, in attuazione dell’art. 9-quater, d.l. 12 luglio 2018, n. 87.

“In base a tale disposizione, al fine di impedire l’accesso ai giochi d’azzardo da parte dei minori, è sempre necessario verificare l’età dei giocatori utilizzando la tessera sanitaria. Nell’ambito delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio, l’Agenzia ha individuato nello schema misure volte ad assicurare il rispetto dei principi di minimizzazione e di privacy by design e by default, prevedendo che le modalità di accertamento della maggiore età abbiano luogo mediante l’estrazione delle informazioni registrate nella tessera sanitaria (codice fiscale ed identificativo della tessera) senza che le stesse siano memorizzate nelle banche dati del sistema di gioco Vlt. Infatti, la verifica della maggiore età del giocatore deve essere effettuata confrontando la data corrente con quella estratta dal codice fiscale della tessera sanitaria ed assicurando meccanismi idonei ad impedire l’avvio di una sessione di gioco in tutti i casi in cui non sia accertata la maggiore età del giocatore tramite lettura della tessera sanitaria e introducendo soluzioni tecniche in grado di visualizzare a video la presenza/assenza della tessera sanitaria nell’apposito dispositivo di lettura (provv. 24 luglio 2019, n. 151, doc. web n. 9126407)”, si legge nella Relazione.
 

È a tema gioco una delle quattro opposizioni, tutte sostanzialmente respinte dai giudici aditi, che hanno avuto ad oggetto il tema della videosorveglianza e, in particolare, la conservazione delle immagini per un periodo eccedente rispetto a quello suggerito all’interno del provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680). In un primo caso il sistema di videosorveglianza era stato adottato da un comune (Trib. Bologna, 24 gennaio 2019, n. 20104), in due da una società privata (Trib. Nola, 28 marzo 2019, n. 533) e da un esercizio commerciale bar/birreria (Trib. Verona, 22 novembre 2019, n. 2592). In un ultimo caso, in un centro raccolta di scommesse sportive in un piano interrato ove erano collocate anche apparecchiature da gioco con vincite in denaro sulle quali puntava una videocamera ad infrarossi e il cui impianto di registrazione con relativo monitor era posto nel locale al piano terra ove avveniva l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; rispetto a tale fattispecie, oltre al mancato rispetto dei termini di conservazione dei dati, sono stati contestati la mancata adozione di misure di sicurezza e l’informativa nella forma della cartellonistica che dà evidenza della presenza di un sistema di videosorveglianza (Trib. Novara, 28 novembre 2019, n. 880)”.
 

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