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Codacons contesta composizione Osservatorio Gap, Tar rinvia al 2021

08 settembre 2020 - 14:49

Il Tar Lazio fissa al 2 febbraio 2021 l’udienza che esaminerà il ricorso del Codacons contro la nuova composizione dell'Osservatorio sul Gap, che ha escluso l'associazione dei consumatori.

Scritto da Redazione
Codacons contesta composizione Osservatorio Gap, Tar rinvia al 2021

Bisognerà aspettare l’udienza pubblica del 2 febbraio 2021 per conoscere gli esiti del ricorso presentato al Tar Lazio dal Codacons per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del 2 dicembre 2019 della direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, a firma del direttore generale Claudio D'Amario, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con il quale il predetto ministero ha decretato la nuova composizione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

 

Per il Codacons, si legge nel ricorso, “nella parte in cui, tra le associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, degli esperti in materia e operanti nel settore, non risultano inclusi i rappresentanti delle associazioni Codacons e Art.32-97; nella parte in cui l'Osservatorio risulta composto dai seguenti componenti effettivi e supplenti: per la Sitd (Società italiana tossicodipendenza), odierna contro interessata, Onofrio Casciani e supplente Gabriele Zanardi, in quanto associazione in conflitto di interessi; nonché nella parte in cui l'Osservatorio risulta composto dai seguenti componenti effettivi e supplenti: per il Consiglio nazionale degli utenti e dei consumatori - Cncu, Gabriele Melluso e supplente Denis Nesci, in forza di una delega non prevista dalla legge e quindi illegittima”.
 
Il Codacons inoltre contesta anche il decreto interministeriale del 12 agosto 2019, “registrato presso la Corte dei conti in data 23 settembre 2019, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale, emesso di concerto dal ministero della Salute e dal ministero dell'Economia e delle Finanze, di ricostituzione dell'Osservatorio di cui all'art. 7 comma 10 Dl 158 del 2012, così come modificato art. 1 comma 133 della legge 23 dicembre 2014 n. 190: nella parte in cui non risultano incluse, tra le associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, esperti in materia e operanti nel settore, le associazioni Codacons e Art. 32-97, per la designazione di un proprio rappresentante in seno al predetto; nella parte in cui risulta inclusa, fra le Associazioni ivi indicate per la designazione di un proprio rappresentante, la Sitd (Società italiana tossicodipendenza) odierna controinteressata; nonché nella parte in cui risulta delegato il Cncu, Consiglio nazionale degli utenti e dei consumatori, in forza di una delega non prevista dalla legge e quindi illegittima, per la nomina di un componente scelto tra le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale presenti nell'elenco di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 206/2005 operanti nel settore del gioco d'azzardo; delega in esercizio della quale poi il Cncu e le Associazioni tutte facenti parte del Cncu hanno proceduto alla designazione di un componente”.
 
Infine, oggetto del contendere sono anche “tutti provvedimenti presupposti di data ed estremi ignoti con i quali i predetti Dicasteri hanno stabilito che la predetta associazione Sitd debba partecipare ai lavori dell'Osservatorio attraverso la nomina di un proprio rappresentante e al contempo hanno ritenuto, di contro, di escludere Codacons e Art.32-97, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se ignoto e/o sconosciuto”.
 

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