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Tar e gioco: nuovo sì a limiti Napoli e focus su scommesse al distributore

14 gennaio 2021 - 12:42

Doppia sentenza del Tar Campania sui giochi: sotto la lente validità dei limiti di Napoli e Scia per una sala scommesse annessa a distributore di carburanti.

Scritto da Fm
Tar e gioco: nuovo sì a limiti Napoli e focus su scommesse al distributore

Leggi regionali della Campania e gioco - di nuovo - sotto l'attenzione del Tar, in due differenti sentenze.


NUOVA CONFERMA PER IL REGOLAMENTO DI NAPOLI - Nella prima, il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di due società che contestavano le limitazioni in vigore nella città di Napoli, ritenendo che il Comune partenopeo abbia "dettato una disciplina molto restrittiva degli orari di esercizio delle sale da gioco, disciplinato la localizzazione degli esercizi in cui si esercitano giochi con vincita in denaro, riducendo all'osso la possibilità di allocare gli stessi sul territorio comunale, e ridotto l'efficacia temporale delle licenze già esistenti, le quali da permanenti sono divenute quinquennali".

Per i giudici, innanzitutto, al contrario di quanto postulato dalle ricorrenti, non c'è alcun contrasto con la legge regionale promulgata nel 2020, come ribadito anche alla fine di dicembre. "Le nuove previsioni (specificamente, quanto alla distanza degli esercizi dai luoghi sensibili) non valgono a dedurne per ciò l’illegittimità del Regolamento impugnato, che deve essere valutato sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione e considerando le ragioni che ne hanno dettato l’adozione".
Il Tar quindi ribadisce "il potere regolamentare generale attribuito al consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" con il "compito di delineare gli indirizzi di carattere generale in tema di orari, sul cui tracciato il Sindaco esercita il proprio potere discrezionale teso a fissare un orario più o meno contenuto nell’ambito delle fasce orario predeterminate dal consiglio medesimo, in coerenza con l’interesse pubblico perseguito. Al contrario, la mancata adozione da parte del consiglio comunale di prescrizioni sulle fasce orarie, avrebbe l’effetto sostanziale di ampliare la discrezionalità del sindaco che, con propria ordinanza, non sarebbe più soggetto ad alcuna cornice di riferimento regolamentare".
Poi "relativamente ai rapporti con l’art. 88 Tulps, è evidente che il potere esercitato dal sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello di licenza del questore, atteso che la competenza di quest’ultima ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco attiene in senso lato agli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani parzialmente diversi, senza che sia configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 2, lett. h), Cost".
Senza dimenticare che "il principio della libertà di iniziativa economica privata di cui all'invocato articolo 41 della Costituzione trova il proprio indefettibile argine nel contrasto con l'utilità sociale".
 

DUE SOCIETA' PER UNA SOLA SALA SCOMMESSE - Nella seconda sentenza a fronteggiarsi sono due sale scommesse, in concorrenza l'una con l'altra.
Il ricorso al Tar in questo caso è scattato dopo la presentazione, da parte di una delle due, della Scia - Segnalazione certificata di inizio attività per lavori di completamento del permesso di costruire relativamente ad un nuovo impianto di distribuzione carburanti ed attività commerciale, con raccolta scommesse con annesso bar, per cui aveva ricevuto la diffida da parte del Comune di Lusciano (Caserta) a causa della violazione del regolamento di attuazione della legge regionale n.6 del 2006 e della legge regionale n.8 del 2013 che escluderebbero tra le attività complementari ad impianti carburanti quella di agenzia di betting e videolottery.
Tale società aveva quindi deciso di presentare una nuova Scia, mutando la destinazione in semplice locale commerciale, per poi apprendere, a seguito di accesso agli atti, che un'altra società aveva fatto lo stesso per gli stessi locali, denunciando l’attività di bar e ristorazione, "ma includendovi anche surrettiziamente l’attività di servizi scommesse sportive e attività connesse alle lotterie scommesse (autorizzata con decreto del questore di Caserta in data 4 gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 88 del Tulps)", riporta la sentenza.
Di fronte a questo è scattato il ricorso e il controricorso delle due società in lizza per la gestione della famigerata sala scommesse.
Una ha lamentato che "il Comune, in contraddizione con la propria precedente determinazione, non si era opposto inibendo la Scia, precisa di avere presentato una diffida il 24 luglio 2020 affinché l’amministrazione effettuasse le opportune verifiche con l’esercizio dei doverosi poteri inibitori e repressivi. Tuttavia nonostante il decorso di 60 giorni l’amministrazione non si era ancora pronunciata e non aveva riscontrato la diffida".
Evidenziando, a sostegno delle censure mosse all'operato dell'Ente locale, "che l’obbligo di riscontro è reso ancora più evidente dalla contraddittorietà del comportamento del Comune che aveva originariamente rilevato l'incompatibilità dell’attività richiesta con quella di stazione carburanti, per cui chiede l’adozione di un provvedimento espresso con la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione".
I giudici hanno finito per accogliere tale ricorso, dichiarando "l’obbligo del Comune di Lusciano di pronunciarsi sulla istanza di autotutela ex art. 19 co 6 ter legge 241/90 proposta dalla ricorrente, ordinando di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla notificazione a cura della parte della sentenza".
 
 

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