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CdS: ‘Giusta revoca licenza giochi, ma azienda va indennizzata’

10 marzo 2021 - 11:55

Palazzo Spada conferma la sentenza del Tar che vedeva il gestore di una sala giochi di Aosta contro l’Amministrazione cittadina.

Scritto da Daniele Duso
CdS: ‘Giusta revoca licenza giochi, ma azienda va indennizzata’

A monte c’è il caso di Mgroup Srl, che nel 2019 è stata costretta a chiudere la sua sala giochi di Aosta, con perdita della relativa licenza, dopo l’approvazione di una legge regionale secondo la quale la sala non rispettava le distanze dai luoghi sensibili. L’azienda aveva citato in giudizio l’Amministrazione e la questione era arrivata sino al Tar, che aveva ritenuto corretta la revoca della licenza disposta dalla Questura cittadina, ritenendo però che l’azienda avesse diritto a un indennizzo.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato aggiunge ora un’ulteriore pagina alla vicenda, e in particolare all’applicazione dei cosiddetti distanziometri, un nervo scoperto del rapporto tra amministrazione pubblica e privati  con concessioni statali.

Nell'appellarsi al Cds Mgroup riteneva, in sostanza, che legislazione regionale e nazionale fossero in contrasto “posto che l’art. 110 comma 9 bis, lett. f), del T.u.l.p.s prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria per chi installa o distribuisce apparecchi o congegni (indicati al comma 7 del medesimo articolo), senza essere munito delle prescritte autorizzazioni e, non già, la misura della revoca, la quale viceversa avrebbe postulato violazioni reiterate”.

Per il Consiglio di Stato non è così, perché l'interesse pubblico passa avanti a qualsiasi altra questione. “Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante – si legge infatti nella sentenza – il primo giudice ha correttamente qualificato il decreto questorile quale atto di revoca, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990. Nella specie il ritiro del provvedimento è stato, infatti, determinato da un diverso apprezzamento dovuto alla normativa regionale sopravvenuta la quale, come detto, ha anticipato il venir meno della licenza indirizzando, del tutto coerentemente, l’amministrazione a un diverso apprezzamento delle esigenze di interesse pubblico”. 

Giusta quindi la revoca della licenza, nonostante quella di Mgroup fosse regolare, e valida per altri 4 anni, fino al 2023. Al massimo la società può riceve un indennizzo, ma nessun risarcimento, dato che viene riconosciuta la buona fede dell’Amministrazione locale. “Anche sotto tale profilo – spiega ancora il Consiglio di Stato nel suo pronunciamento - la sentenza del primo giudice appare immune da censure, avendo ben qualificato oltre alla natura dell’indennizzo, quale responsabilità da atto lecito, la ricostruzione dei criteri di qualificazione dell’indennizzo, distinguendoli da quelli risarcitori che, nella specie, non possono trovare applicazione per la assorbente ragione che non è configurabile in capo alla amministrazione appellata, alcuna violazione del principio di buona fede”.

Altro passaggio importante della sentenza è quello nel quale il Cts spiega che “la sentenza ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legislazione regionale Valle D’Aosta in considerazione, in ragione della copiosa giurisprudenza della corte costituzionale che negli ultimi anni ha reiteratamente evidenziato la legittimità delle normative regionali proprio in ragione della tutela del prevalente interesse alla salute e del contrasto al fenomeno della ludopatia”.

Da qui dunque l’esito della sentenza, che di fatto respinge la richiesta di Mgroup di revisione del pronunciamento del Tar. La legge regionale tutela la salute pubblica, la Questura l’ha applicata correttamente e, in casi come questi, il privato non ha nulla da pretendere al di là dell’indennizzo.

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