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Affitti: nuovo sconto con il secondo lockdown per i pubblici esercizi

19 luglio 2021 - 08:47

Le restrizioni dovute alle varie ondate Covid sono da ritenere una “causa di forza maggiore”, secondo il Tribunale di Venezia, utili a incidere sul contratto per effetto delle mutate condizioni.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Affitti: nuovo sconto con il secondo lockdown per i pubblici esercizi

Il prolungato lockdown dei locali pubblici imposto dall’emergenza Covid consente al locatario di ottenere un nuovo sconto sul canone di affito rispetto alla cifra, già rinegoziata al ribasso, nella prima serrata. A stabilirlo è il Tribunale di Venezia (attraverso l'ordinanza 2539 emessa dal giudice Fabio Doro), in riferimento alla richiesta presentata – con provvedimento d'urgenza – da un ristoratore del posto, spiegando che la pandemia, con le sue ondate e le conseguenti restrizioni, rappresenta quella “causa di forza maggiore” non imputabile all’affittuario che rende legittima una revisione degli accordi. Per una buona notizia che potrebbe quindi rivelarsi preziosa, a livello di giurisprudenza, anche per i locali di gioco, i quali risultano tra i più colpiti in assoluto dal lockdown e dal peso degli affitti immobiliari. Il provvedimento apre dunque per la prima volta apre alla possibilità della doppia rinegoziazione e potrebbe fare da apripista, a tutela delle attività più duramente colpite dalla pandemia.

LA PRONUNCIA - Nel caso in questione, la società conduttrice ha chiesto e ottenuto, con un provvedimento d’urgenza, una seconda possibilità di rinegoziare il canone di locazione dell’immobile che è stato così abbattuto fino al 75 percento per i periodi di chiusura totale dovuti alla zona rossa. Calibrando così la quota di riduzione sulla base della “colorazione” del territorio da interesse, visto che da ottobre 2020 ad oggi, il “peso” dell'affitto (e, di conseguenza, lo sconto concesso) è divenuto meno consistente per l’arancione e il giallo, fino al pagamento pieno con la riapertura. Con il giudice che ha respinto la tesi della proprietà secondo la quale il patto non poteva essere rivisto, anche in considerazione del fatto che l’uso del locale non era vincolato alla somministrazione di alimenti e bevande. Per i giudici però, anche se nel contratto non c’erano riferimenti espliciti, era comunque quella la destinazione e l’attività era stata oggettivamente bloccata dal Covid. Il Tribunale ha quindi inibito anche alla banca la possibilità di pagare la fideiussione nella misura richiesta dal proprietario, riducendola in maniera speculare.
 
LA CAUSA DI FORZA MAGGIORE - Nell’ordinanza viene chiarito che il contratto risente delle cause sopravvenute in grado di incidere sulle obbligazioni assunte. Tra queste – come riporta il quotidiano economico IlSole24ore - rientrano le disposizioni emergenziali, emanate anche dopo la sigla del primo accordo di riduzione, che hanno avuto “un tanto significativo quanto innegabile impatto negativo sul godimento dell’immobile locato”. Tuttavia il tribunale si discosta parzialmente dalla quantificazione indicata dal conduttore ricordando che i “i canoni della solidarietà contrattuale fondati sulla buona fede, prescrivono di salvaguardare l’interesse altrui ma non fino al punto da subìre un apprezzabile sacrificio personale ed economico”. Anche perché l’immobile aveva mantenuto una, pur limitata, utilità come magazzino.

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