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Pubblicità gioco, Tar: 'Ragionevole multa comminata dall'Agcom'

22 ottobre 2021 - 13:36

Il Tar Lazio conferma sanzione di 50mila euro disposta dall'Agcom a carico di una società editoriale per la violazione del divieto di pubblicità del gioco sancito dal decreto Dignità.

Scritto da Fm
Pubblicità gioco, Tar: 'Ragionevole multa comminata dall'Agcom'

"La scelta del legislatore del 2018 di inasprire la risposta sanzionatoria al crescente fenomeno del gioco d’azzardo, fino al punto di vietarne ogni forma di pubblicità, risponde ragionevolmente all’esigenza di garantire una tutela maggiormente efficace al consumatore, inteso come soggetto debole. La severità della sanzione censurata è quindi inestricabilmente connessa allo 'scopo di fissare una soglia minima funzionale a evitare il radicale svilimento della capacità deterrente della norma' (Corte costituzionale, sentenza n. 212 del 2019)".

Ad evidenziarlo sono i giudici del Tar Lazio, nella sentenza con cui respingono il ricorso della società Il Giunco contro l'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'annullamento dell'’ordinanza ingiunzione emessa per la violazione del divieto di pubblicità del gioco sancito dal decreto Dignità corredata da una sanzione di 50mila euro.

 

Secondo il Tar Lazio, "il legislatore ha compiuto a monte un giudizio di disvalore intrinseco della pubblicità del gioco d’azzardo, nell’esercizio della discrezionalità che il giudice delle leggi gli riconosce in sede di 'dosimetria sanzionatoria', per cui la determinazione del suddetto limite minimo edittale, per quanto severa, non appare al Collegio irragionevole. In questo contesto, la pure denunciata violazione del legittimo affidamento perde di consistenza, atteso che, come detto, il divieto in esame si inserisce nel solco già tracciato dal legislatore con diverse misure di marcata e più stringente severità, tutte atte a contrastare la diffusione dei disturbi da gioco, con l’obiettivo specifico di rafforzare il sistema di tutele del consumatore dai rischi derivanti da una pubblicità sempre più pervasiva".
 
Con riguardo infine all’asserita violazione dell’articolo 41 della Costituzione, sulla libera iniziativa economica, i giudici amministrativi osservano che "è un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui non è configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica privata – la cui tutela costituzionale non è assoluta – allorquando l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale, come sancito dalla stessa disposizione costituzionale, purché l’individuazione di questa non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue (ex multis, sentenza n. 203 del 2016); circostanze che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non si ravvisano nel caso in esame".
 

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