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Tgra Bolzano conferma: 'Dl Cura Italia 'proroga' licenze per salvaguardare lavoro'

04 novembre 2021 - 17:09

Ancora una volta il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano accoglie le istanze degli operatori in virtù di quanto stabilito dal decreto Cura Italia.

Scritto da Daniele Duso
Tgra Bolzano conferma: 'Dl Cura Italia 'proroga' licenze per salvaguardare lavoro'

Come già accaduto qualche giorno fa il Trga di Bolzano ha emesso un'altra sentenza che, considerando il Dl Cura Italia, proroga automaticamente le licenze in scadenza nel periodo pandemico. Ne avevamo parlato raccontando che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano ha accolto un'istanza contro lo stop all'autorizzazione di una sala gioco, con una sentenza che teneva in considerazione il fatto che già il Consiglio di Stato si è  espresso ritenendo applicabile tale normativa anche alla materia dei giochi e delle scommesse (v. C.d.S. ord. 4760 e 4761 di data 10 settembre 2021).

 

Ora il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Bolzano accoglie, tramite decreto, il ricorso presentato contro il Comune di Marlengo (Bz) e Provincia autonoma di Bolzano in cui si chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, e concessione di misure cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. dell’atto definitivo notificato dal Comune di Marlengo in data 29.10.2021 avente ad oggetto il “Rigetto dell’istanza ex Art. 88 del Tulps – Marlengo, (…) relativa all’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio di scommesse di cui al Decreto dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato dd. 22 aprile 2010 (apparecchi Vlt – videoterminali)”, di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile, ivi inclusa la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 505/2018 che, quando entrata in vigore in data 20/5/2018, ha aggiunto nuove tipologie di luoghi sensibili che quindi sono andati a sommarsi alle tipologie di luoghi sensibili previsti dalla Normativa Provinciale dal 2016.

Scrive il Trga che "considerato che la ricorrente espone di esercitare l’attività di distribuzione del gioco pubblico tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lett. b Tulps ("Vlt") e di aver a tal fine ottenuto la licenza dd. 15.09.2016, modificata successivamente dalla licenza dd. 05.03.2018 con scadenza naturale al 14.09.2021", e "rilevato che la ricorrente lamenta, innanzitutto, che il provvedimento impugnato nel negare la prosecuzione dell’attività, in quanto “l’autorizzazione e la licenza di cui sopra sono scadute e ne viene negato il rinnovo” violerebbe e non terrebbe adeguatamente conto della disciplina dettata dall’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia, il quale prevede la proroga delle licenze "in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19" (attualmente fissato per il 31 dicembre 2021), a "novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;

"La ricorrente", si legge ancora nel testo della sentenza, "adduce che la chiusura immediata della sala accompagnata all’impossibilità di delocalizzare l’attività in altre zone del territorio oppure di ottenere una nuova autorizzazione a causa dell’effetto espulsivo, comporta un pregiudizio grave e irreparabile non solo per l’attività esercitata, ma anche per il titolare e le persone impiegate nella medesima facendo venir meno la possibilità di sussistenza economica".

I giudici hanno così sospeso il provvedimento impugnato e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 novembre 2021, ritenendo congrue le doglianze della ricorrente.

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