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Regione Piemonte: chiarimenti su nuove aperture e distanziometro

27 novembre 2021 - 13:37

La Regione Piemonte pubblica una serie di Faq relative all'applicazione della nuova legge regionale sul gioco.  

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Regione Piemonte: chiarimenti su nuove aperture e distanziometro

 

Come funzioneranno i corsi di formazione per esercenti e lavoratori del comparto degli apparecchi da intrattenimento prvisti dalla legge regionale del Piemonte? E cosa bisogna sapere sui luoghi sensibili e sulle nuove aperture di locali di gioco? A rispondere ai vari interrogativi suscitati dalla legge regionale sul gioco, la Regione Piemonte ha pubblicato una nuova serie di Faq per aiutare gli addetti ai lavori a intepretare correttamente le legge (19/2021) di "Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico". La quale, come noto, ha fissato un distanziometro per sale e apparecchi da gioco di 300 metri (per i Comuni con meno di 5mila abitanti) e di 400 metri (per i Comuni con oltre 5mila abitanti) e otto ore di blocco giornaliero per le sale slot, vlt e scommesse e 10 ore di interruzione, dalle 24 alle 8 e dalle 13 alle 15, per gli spazi riservati al gioco.

INDICAZIONI SU NUOVE APERTURE - La legge "consente nuove aperture di esercizio" e include anche i bar, "in quanto assimilabili ai punti per il gioco". Pur chiarendo che "le nuove aperture di esercizio per le sale da gioco, sale scommesse, punti per il gioco, nonché le installazioni di apparecchi per il gioco lecito sono soggette ai limiti di distanziamento" dai luoghi sensibili. La Regione chiarisce anche che "l’obbligo di rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla legge si applica tanto alle nuove aperture di esercizio, quanto alle reinstallazioni" di apparecchi e sottolinea che per superfice calpestabile s’intendono "i metri quadri complessivi dell’esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo»" perchè "fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita".

DISTANZE E LUOGHI SENSIBILI - Anche se la legge non li menziona esplicitamente, i consorzi per la formazione professionale possono essere considerati tra i luoghi sensibili, allo scopo "di tutelare le fasce più deboli della popolazione, cioè i minori e i giovani, dalla facile disponibilità di macchine da gioco, vicine agli istituti e centri di erogazione del servizio di istruzione". Inoltre, la legge considera luoghi sensibili gli istituti di credito e sportelli di prelievo del contante, ma anche i "servizi di raccolta, concessione di credito, trasferimento e prelievo di denaro".

I CORSI DI FORMAZIONE - Per quanto riguarda i corsi di formazione, "si rimane in attesa dell'approvazione con deliberazione della Giunta regionale dei nuovi corsi" e "si invita a non attivare nuove edizioni di corsi formativi, sia in presenza che a distanza, fino a che non sia stato approvato il provvedimento". Inoltre, si precisa che "il corso sarà obbligatorio per tutti gli esercenti e lavoratori dipendenti che gestiscono apparecchi".

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