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Titolare Vlt non affidabile, Tar conferma revoca autorizzazioni

03 gennaio 2022 - 15:09

Il Tar Calabria respinge la richiesta di annullamento della revoca delle autorizzazioni di fronte all'impossibilità di determinare l'affidabilità di un titolare di licenza con frequentazioni malavitose.

Scritto da Daniele Duso
Titolare Vlt non affidabile, Tar conferma revoca autorizzazioni

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione prima) respinge il ricorso dell'ex titolare di licenze per apparecchi Vlt. L'esercente, che in passato ha avuto rapporti con persone legate all'ambiente malavitoso, avrebbe anche lasciato la gestione delle Vlt ad un'altra persona, non titolare di alcuna licenza.

"In tema di affidabilità del titolare di una licenza di polizia", illustra il Tar nella sua sentenza, "la giurisprudenza ha chiarito come 'le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione', e ciò in correlazione con l’esercizio di 'potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli il rigetto dell’istanza di rilascio di un’autorizzazione di polizia'".

La Questura di Cosenza a inizio 2019 aveva revocato le autorizzazioni rilasciate nel 2012 e nel 2015 per l'utilizzo di apparecchi Vlt, in quanto il titolare dell’esercizio commerciale ha rapporti con "persone di cui una con precedenti di polizia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ed associazione di tipo mafioso".

Scrive ancora il Tar che "le circostanze valutate dall’autorità amministrativa in sede di verifica della perdurante affidabilità del titolare della licenza consentono alla stessa p.a., in costanza dell’esercizio del potere discrezionale, di operare una prognosi parametrata anche sulla regola del ‘più probabile che non’, circa il concreto rischio che l’eventuale inaffidabilità del beneficiario e l’abuso del titolo permettano alla criminalità organizzata di infiltrarsi nella gestione delle attività autorizzate. Alla luce di quanto chiarito", spiega il Tar calabrese, "l’attività valutativa operata dalla resistente p.a. risulta pertanto conforme ai dettami degli artt. 8, 10 e 11 R.D. n. 773/1931, nonché al principio di proporzionalità, cosicché la revoca delle licenze e il diniego alle ulteriori istanze avanzate dall’esponente si palesano scelta idonea ed adeguata rispetto alla gravità del compendio di elementi illustrati".

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