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Comunicazione e gioco, Cds rinvia al merito e sospende versamenti

10 febbraio 2022 - 08:48

Il Consiglio di Stato accoglie istanza di un concessionario per sospendere versamenti previsti dalla convenzione per comunicazione ed informazione, non realizzate a causa del divieto di pubblicità al gioco.

Scritto da Fm
Comunicazione e gioco, Cds rinvia al merito e sospende versamenti

Le censure formulate dall’appellante richiedono, per la novità e la complessità delle questioni proposte, l’approfondimento proprio della sede di merito; dall’esecuzione degli atti gravati, con i quali si intima il versamento nei confronti dell’Erario dell’ingente somma di euro 24.288.420,22, deriva per l’appellante un immanente e grave pregiudizio”.

Sono due delle motivazioni che campeggiano nell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare proposta da un concessionario di gioco per la riforma per la riforma della sentenza del Tar Lazio concernente la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli “Valutazione del piano dei progetti e delle iniziative di comunicazione ed informazione anno 2021 e delle iniziative effettuate o ancora da effettuarsi nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2020, nonché delle annualità contabili pregresse relative al periodo di proroga dell’attuale convenzione”.

 

Come si ricorderà, il Tar ha respinto il ricorso del concessionario contro la nota che gli imponeva di versare all'Erario - entro la metà di febbraio 2021 - le somme previste dalla convenzione di concessione per le iniziative di comunicazione ed informazione non spese in quanto non realizzate in virtù del vigente divieto di pubblicità al gioco.
Ma, secondo il CdS, “nelle more della definizione del giudizio e in considerazione della natura degli interessi in gioco, l’interesse dell’appellante a non versare la predetta somma se non in caso di definitivo accertamento della sua debenza e l’opposta esigenza alla riscossione fatta valere dall’Amministrazione procedente possono essere equamente contemperati disponendo la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e condizionando l’accoglimento dell’istanza cautelare all’estensione da parte dell’appellante delle fideiussioni già in essere in favore dell’Amministrazione, valevole sino alla definizione della causa ed avente ad oggetto la garanzia del pagamento di un importo pari alla somma portata dai provvedimenti gravati in primo grado, da prodursi all’Amministrazione entro il termine di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a pena di decadenza, in via retroattiva, della misura cautelare disposta”.
 
Per questo, considerando che “la stessa parte appellata, alla camera di consiglio di discussione della sospensiva, ha ribadito la propria disponibilità a provvedere all’estensione delle garanzie fideiussorie già in essere e che la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di non opporsi ad una sospensione della riscossione delle somme de quibus nelle more del definitivo accertamento della debenza degli importi richiesti”, i giudici ritengono “di dover accogliere, ai sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare dell’appellante, disponendo la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata e del provvedimento impugnato in primo grado, condizionata all’estensione da parte dell’appellante delle garanzie fideiussorie nelle more della decisione di merito”.
 
L'udienza pubblica per la decisione del merito si terrà il 17 maggio 2022.
 

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