Ctd e operatori scommesse esteri, Cgue: ‘Sì a sistema del doppio binario’

Scritto da Fm
La Corte di giustizia europea rimarca che la concessione statale e l’autorizzazione di polizia chieste per la raccolta di gioco in Italia non confliggono con il Tfue.

Le norme europee non ostano a una normativa di uno Stato membro che subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse nel territorio nazionale al rilascio di un’autorizzazione di polizia e condiziona detto rilascio all’esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all’operatore stabilito in un altro Stato membro ai fini dell’esercizio dell’organizzazione e della raccolta di scommesse.

A ribadirlo è la Corte di giustizia europea nell’ordinanza con cui risponde a una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

MINISTERO DELL’INTERNO E QUESTURA DI RAGUSA “CONTRO” UN CTD

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il ministero dell’Interno e la Questura di Ragusa, da un lato, e il legale di un gestore di un centro di trasmissione dati , dall’altro, in merito al diniego dell’autorizzazione di polizia richiesta per svolgere l’attività di raccolta di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited.

Il questore di Ragusa ha rifiutato di concedere tale autorizzazione di polizia con la motivazione che la Stanleybet non era titolare di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

IL RICORSO AL TAR E L’APPELLO AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il gestore del Ctd quindi ha proposto ricorso contro tale decisione al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, che lo ha accolto. Secondo il giudice le restrizioni alle attività di raccolta e gestione delle scommesse previste dalla normativa nazionale, sono incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sancite dal Tfue, e perciò le norme nazionali andrebbero disapplicate.

 Il ministero dell’Interno e la Questura di Ragusa quindi hanno proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che ha rinviato la palla alla Corte di giustizia europea.

CGUE: “RESTRIZIONI GIUSTIFICATE DALLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ”

Per la Cgue le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi possono essere giustificate, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale, come ad esempio la “lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo”.

Detto ciò, sottolinea la Corte di giustizia europea, “spetterà al giudice del rinvio trarre le conseguenze concrete” nella controversia dagli elementi interpretativi derivanti da tale giurisprudenza della Corte.




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