Imposta scommesse: nuova giurisprudenza indica la via verso la tassazione unica

Scritto da Daniele Duso
Le recenti sentenze sull’imposta unica sulle scommesse, secondo l’analisi dell’avvocato Daniela Agnello, spingono verso un modello basato sul margine e confermano l’esonero dei Ctd.

“Il contenzioso prevalente è in sede tributaria”. Questa la sintesi dell’avvocato Daniele Agnello sulla nuova giurisprudenza sull’imposta unica, riportata al centro del dibattito anche da Enada 2026. Le ultime pronunce dei giudici tributari impongono una lettura uniforme della norma e confermano l’esonero dei Ctd, alla luce del principio di capacità contributiva.

TASSAZIONE UNICA E ESONERO CTD
Dal 2016 la tassazione si basa sul margine reale, non più sul volume della raccolta. Un principio che vale per tutti gli operatori. La legge 208/2015 ha ridefinito la base imponibile. L’imposta è passata da indiretta a diretta. Il parametro è il margine: ricavi meno vincite. Il soggetto passivo esclusivo è il bookmaker. Il Ctd è totalmente esonerato.

La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia lo ribadisce nella sentenza del 25 febbraio 2026. “L’entrata in vigore della L. 208/2015 ha ridefinito la base imponibile […] indicando come parametro quantitativo il margine effettivo ricavi meno vincite, in piena coerenza con il principio costituzionale di effettività della capacità contributiva.”

La norma non limita il criterio ai soli operatori regolari. Già il 13 novembre 2025, un’altra sentenza aveva stabilito che il criterio del margine “vale per tutti i soggetti tenuti al versamento, indipendentemente dalla regolarizzazione della loro attività”.

ESONERO CTD E TASSAZIONE SUL MARGINE: LE SENTENZE CHIAVE
Secondo la Cgt Firenze (pronuncia del 13 gennaio 2026) “la tassazione nei confronti del bookmaker Stanleybet può avvenire ai sensi della Legge 504/1998, individuando come unico obbligato d’imposta il bookmaker, con totale esonero del Ctd.”

Il Giudice Tributario di Milano segue la stessa linea. Sentenza del 24 febbraio 2026: calcolo basato sui ricavi del bookmaker, unico titolare economico. Esonero totale del Ctd. Imposta rideterminata su “ricavi meno vincite”.

La Cgt Bari, il 20 gennaio 2026, conferma l’impostazione, mentre altre pronunce ridimensionano automatismi ricostruttivi. La Cgt Venezia, il 7 gennaio 2026, annulla un avviso: il “triplo della media provinciale” non è l’unica opzione quando esistono elementi documentali.

PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DIRIMENTE
“In tale contesto, il principio costituzionale della capacità contributiva ha assunto e assume funzione dirimente”, afferma l’avvocato Agnello, che si occupa di giochi e scommesse da oltre 25 anni.

La giurisprudenza valorizza il testo normativo. Dal 2016 il tributo colpisce solo il margine. La Cgt Catanzaro, il 9 marzo 2026, lo ribadisce: la riforma del 2015 ha trasformato l’imposta da indiretta sul consumo a diretta sui ricavi, in coerenza con la capacità contributiva effettiva.

La Cgt Firenze conferma: “In piena coerenza e conformità al principio generale di rango costituzionale di effettività della capacità contributiva.” Agnello conclude che il contenzioso è in evoluzione. Un “diritto vivente” che potrebbe arrivare fino alla Corte Costituzionale.

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