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Rete parallela illegale: il fenomeno impatta su tutto il sistema del gioco lecito

02 luglio 2014 - 11:27

“Le recenti prese di posizione (istituzionali e non) sul fenomeno del gioco non legale, inducono ad una riflessione: a fronte del massimo impegno per il contrasto al circuito non autorizzato di gioco e scommesse, il volume di affari del gioco illegale aumenta (e di parecchio). È quindi evidente che al ‘sistema istituzionale’ manca uno strumento legislativo idoneo che sappia trasformare il ‘massimo impegno’ in una inversione di tendenza (dall’aumento alla rarefazione).

Scritto da Redazione
Rete parallela illegale: il fenomeno impatta su tutto il sistema del gioco lecito

Ragionare in termini di ‘emergenza legislativa’ è ‘per definizione’ sbagliato, ma è l’unico modo che in Italia conduca a quell’accorciamento dei biblici tempi che connota ogni processo di riforma normativa. Il rischio dell’errore è dietro l’angolo, ma gli effetti dell’inerzia sono già troppo ‘invasivi’ : il malato ‘gioco lecito’ non può attendere una cura ‘perfetta’, ma gli devono subito essere asportati quei ‘parassiti’ che ne stanno minando la sopravvivenza”. È quanto afferma l’avvocato Michele Franzoso del Centro studi As.tro.

A questo punto “occorre ragionare sul fronte delle proposte di riforma della legislazione, adottando quell’approccio ‘protezionistico’ che i trattati europei censurano, ma che tutti i Paesi industrializzati, dell’Ue e non, utilizzano ‘scientificamente’ per tutelare prerogative nazionali irrinunciabili”, continua. Non si tratta, quindi, “di decidere il ‘se’, ma solo il ‘come’ contrastare la raccolta di scommesse non autorizzata (ma anche l’apparecchio da gioco camuffato da cabina telefonica) attraverso una severa fattispecie penale, di impronta tributaria, che prescinda dalla ‘grande questione giuridica sul tappeto’ e che punisca l’ostacolo alla ricostruzione del proprio volume di affari in materia di gioco e scommesse. Indipendentemente dalle ‘questioni nobili di principio’, infatti (discriminazione si, discriminazione no, libertà di circolazione violata o solo legittimamente perimetrata, e-commerce, o gioco promozionale ecc. ecc.), il dato che si impone è sempre ‘l’uovo di colombo’: l’operatore che lavora al di fuori del circuito autorizzato (vuoi con apparecchi ‘furbi’, vuoi con ‘ingegnosa intermediazione’ in raccolta di scommesse), non paga tutte le imposte che dovrebbe pagare, e per di più, ‘addebita’ tale evasione a quell’ultimo anello della propria catena che solitamente si caratterizza per totale incapienza (il soggetto che ha il contratto di mandato e che allestisce un punto scommesse con due pc, una stampante, e qualche locandina, piuttosto che un barista che ospita un totem senza neppure conoscere il nome di chi glielo ha istallato fisicamente). Uno Stato serio è prima di tutto ‘concreto’, bada al sodo, e poi gestisce politicamente le eventuali questioni di diritto sovranazionale alle quali è chiamato a dare risposta. La fattispecie penale a cui si pensa, e sulla quale si auspica convergenza del legislatore futuro, si incentra sulla condotta di ‘ostacolo’ alla identificazione del volume di gioco /scommessa, realizzato all’interno di un luogo aperto al pubblico, attraverso condotte idonee a impedire ad Adm la liquidazione dei tributi connessi all’esercizio di apparecchi a premio (che già sono sottoposti al recupero del Preu anche se clandestini), o all’accettazione di /intermediazione in puntate su eventi (che già sono sottoposte al recupero dell’imposta unica, anche se effettuate senza licenza del Questore). La tutela penale tributaria, quindi, si doterebbe, per il profilo specifico del gioco/scommessa di una ‘classica’ disposizione a tutela anticipata (il c.d. tentativo tipizzato) molto utilizzata nei settori finanziari (in cui l’ostacolo alle attività delle Autorità di Vigilanza costituisce reato autonomo). Scopo di tale sanzione non è certo quello di incarcerare qualche barista o qualche tenutario di centri scommessa, bensì quello di identificare e chiamare a ‘correità’, ovunque insediati, in Europa o nel mondo, i responsabili delle società ‘organizzatrici’ del ‘circuito parallelo’. Se è vero che la sanzione penale non spaventa gli Italiani, a cui ‘importerebbe’ solo la decurtazione immediata del portafoglio e del patrimonio conseguente ad una sanzione pecuniaria amministrativa, così non è per quegli stranieri (persone fisiche e giuridiche) che, con tale disposizione, si troveranno nelle condizioni di dover ripensare alle rispettive strategie di mercato in Italia. Il mercato italiano resterà sempre ‘aperto’, ma non ‘gratuito’, anarchico o privo di quei perimetri anche quantitativi all’offerta di gioco che ad una collettività tutelata vanno garantiti ‘: questa è la differenza tra uno Stato serio e uno Stato che si fa mettere l’anello al naso”.

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