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Gioco e Fisco: le zone d'ombra nei bilanci del 2021

30 aprile 2022 - 08:15

Non tutte le misure di sostegno alle imprese, in tema di redazione dei bilanci, sono state prorogate per il 2021, generando incertezze in parte chiarite dal Milleproroghe.

Scritto da Francesco Scardovi - Dottore commercialista e revisore contabile - Studio associato Scardovi & Giordani
Gioco e Fisco: le zone d'ombra nei bilanci del 2021


In previsione dell’imminente redazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, proseguiamo nell’analisi dei principali temi oggetto di discussione e di interesse per gli operatori del gioco pubblico.


MODALITÀ DI TENUTA DELLE ASSEMBLEE E TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - Il decreto Milleproroghe (Dl 228/2021) ha confermato, per tutte le società, le facilitazioni di tenuta delle assemblee già in essere per il 2020 (modalità in video conferenza, decisioni assunte anche a mezzo di consultazione scritta), fino al 31 luglio 2022 anche in mancanza di previsione statutaria. Non risulta invece prorogato, alla data odierna, il rinvio automatico dei termini di approvazione fino ai 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; il termine legale per la convocazione dell’assemblea di approvazione resta pertanto quello ordinario dei 120 giorni, salvo il ricorso motivato al maggior termine alle condizioni previste dagli articoli 2364 e 2478-bis C.C. Resta la facoltà di rinviare la discussione alla seconda convocazione, in caso di assemblea deserta in prima convocazione, che potrebbe rendersi opportuno per verificare l’andamento economico delle aziende per qualche mese in più nel 2022 anche in tema di verifica dei presupposti della continuità aziendale.


SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI - La legge di Bilancio 2022 (Legge 30.12.2021 n. 234) ha esteso anche al periodo di imposta 2021 la facoltà di sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti civilistici delle immobilizzazioni materiali e immateriali; ma la formulazione dell’articolo in questione (articolo 1, c. 711) aveva generato confusione sui possibili beneficiari della norma, limitando la facoltà ai soli soggetti che nell’esercizio 2020 “non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali” escludendo apparentemente i soggetti che avevano sospeso l’ammortamento solo in parte o solo per determinate categorie di cespiti. Tale incongruenza è stata quindi superata in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe che ha esteso il diritto alla sospensione parziale o totale degli ammortamenti per tutti i soggetti. Resta inoltre la facoltà delle imprese di effettuare l’ammortamento fiscale integrale, pur in presenza di minor ammortamento civilistico, con variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. I soggetti che si avvalgono della sospensione dovranno quindi destinare a riserva indisponibile, una quota delle riserve patrimoniali disponibili presenti in bilancio, per importo pari alle quote di ammortamenti sospesi, come per l’esercizio precedente.
In bilancio infine dovrà essere evidenziata la fiscalità differita, ai sensi del principio Oic 25 e dovrà essere fornita adeguata informativa, nella nota integrativa per quanto riguarda: le ragioni della deroga e la sua influenza sul bilancio. Resta confermato il consiglio agli operatori di raccolta di gioco legale in modalità terrestre, di effettuare anche al 31 percento 2021 una sospensione del 50 percento dell’ammortamento dei cespiti materiali non utilizzati per una metà dell’esercizio per l’emergenza pandemica.
 
STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE - Sempre in sede di conversione del decreto Milleproroghe è stato previsto che la sterilizzazione delle perdite subite nel 2021, così come era avvenuto per il 2020 potendosi così rinviare gli obblighi civilistici di ricostituzione del capitale sociale per le società di capitali con riduzione del capitale per oltre un terzo o al di sotto del minimo legale, al quinto esercizio successivo. Resta quindi l’obbligo di indicare in nota integrativa, le perdite dell’esercizio, così come quelle dell’esercizio precedente, differenziandole da quelle conseguite “ante Covid” per le quali non vale il rinvio.
Si ricordano infine le altre disposizioni adottate in sede di conversione del decreto Milleproroghe: il limite per i pagamenti in contanti è stato riportato a 1.999,99 euro fino al 31.12.2022; per il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” e beni materiali “4.0” è stata prevista la proroga del termine “lungo” al 31 dicembre 2022, invece del termine originario del 30 giugno 2022, per la consegna dei beni strumentali prenotati entro il 31 dicembre 2021; sul fronte riscossione, in presenza di cartelle di pagamento, chi non è riuscito a presentare la domanda di dilazione dei ruoli scaduti entro il 31 dicembre 2021, potrà farlo entro il 30 aprile 2022. In discussione infine, in sede di conversione del decreto Sostegni ter, la proroga dei termini di rottamazione e saldo e stralcio per le rate non pagate nel 2020 e 2021 che così potranno essere “sanate”.
 

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