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Gioco, quando ‘legifera’ il Governo

29 marzo 2014 - 07:47

Come noto, la funzione legislativa in Italia è, secondo il disposto dell'art. 70 della Costituzione, esercitata collettivamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.

Scritto da Avv. Giovanni Adamo
Gioco, quando ‘legifera’ il Governo

L'iniziativa legislativa appartiene, invece, al Governo, a ciascun membro delle Camere, al Popolo (che può esercitarla mediante proposta di un progetto di legge redatto in articoli, da parte di almeno cinquantamila elettori), nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da Legge costituzionale.

 

 

L'ECCEZIONE COSTITUZIONALE - Tuttavia, la funzione legislativa può essere esercitata dal Governo, anziché dall'organo parlamentare che ne è, per così dire, titolare. Secondo l'art. 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa può, difatti, essere demandata dal Parlamento al Governo mediante una c.d. Legge delega contenente la “...omissis...determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. I provvedimenti aventi forza di Legge così adottati dal Governo devono essere emanati, entro il termine fissato dalla legge di delegazione, dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ‘decreto legislativo’ (D.Lgs.).

 

LA LEGGE DELEGA - La legge delega (tema di stretta attualità visto che è di recentissima entrata in vigore quella al Governo in materia fiscale, con un intero articolo dedicato al gioco), pertanto, deve individuare - all'interno delle materie cui è consentito al Governo legiferare in forza di delega dell'organo parlamentare - i rapporti e le situazioni giuridiche che andranno disciplinate, nonché i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà necessariamente uniformarsi, entro i tempi stabiliti dal Parlamento. La Costituzione, invero, prescrive che il decreto legislativo sia conforme ai principi ed ai criteri direttivi della Legge delega. Conseguentemente, laddove il Decreto legislativo risultasse adottato in difformità rispetto ai criteri dettati dalla Legge delega si avrebbe una violazione della stessa Carta costituzionale poiché la Legge delega è concepita come ‘norma interposta’, dalla cui violazione scaturisce una inevitabile declaratoria di incostituzionalità del decreto legislativo (secondo un meccanismo che la stessa Corte Costituzionale ha recentemente applicato a salvaguardia della conformità delle Leggi ordinarie, statali e regionali, al rispetto alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali - Cedu - ex 117 Costituzione).

 

I DECRETI LEGGE - Occorre ancora osservare che ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, il Governo, “in casi straordinari di necessità e d'urgenza”, può, sotto la sua responsabilità, adottare provvedimenti provvisori con forza di legge che deve il giorno stesso presentare per la conversione alle Camere. Detti provvedimenti, c.d. Decreti Legge (D.L.), entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, poiché perdono efficacia sin dall'inizio qualora il Parlamento non li converta in Legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Diversi, pertanto, sono sia i presupposti per l'emanazione di detti provvedimenti, sia il valore e gli effetti che gli stessi hanno nel sistema normativo italiano e, di conseguenza, sulla collettività. Invero, affinché il Governo sia legittimato ad emanare un Decreto Legge è indispensabile che sussistano le condizioni di necessità e urgenza, che devono essere espressamente indicate nel preambolo, e la valutazione di tali presupposti, spetta allo stesso Governo e al Presidente della Repubblica che è chiamato ad emanare il decreto.

Secondo la Corte Costituzionale ricorrono i requisiti di necessità ed urgenza quando si è di fronte all'impossibilità di intervenire efficacemente col normale procedimento legislativo (si pensi a calamità naturali). Anche al Parlamento spetta il compito di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. Infatti, appena trasmesso all'organo legislativo, il Decreto Legge viene in primo luogo assegnato alla Commissione Affari costituzionali affinché proceda a tale controllo. Laddove la Commissione ritenga non sussistente alcuna urgenza (confermata dall'Assemblea), il Decreto Legge viene respinto e perde immediatamente efficacia.

 

L'AUTORE - Giovanni Adamo - Fondatore Studio Legale Adamo (www.studiolegaleadamo.it) - Avvocato in Bologna - Cultore della Materia di Diritto Civile nell'Università di Bologna

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