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Accertamenti Fiscali ai gestori di Awp: prime significative delucidazioni da parte delle Commissioni Tributarie

12 maggio 2014 - 11:37

Le Commissioni Tributarie iniziano a pronunciarsi sui ricorsi presentati contro gli avvisi di accertamento ricevuti nello scorso anno da numerosi gestori di apparecchi Awp.

Scritto da Redazione
Accertamenti Fiscali ai gestori di Awp: prime significative delucidazioni da parte delle Commissioni Tributarie

 

“In particolare, con la sentenza n. 870/13 depositata lo scorso 3 aprile, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha accolto il ricorso presentato da un gestore nei confronti di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007”. È quanto afferma l’avvocato avvocato Leonardo Silvestri del Centro Studi As.tro.

 

Con tale avviso l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato alla società maggiori ricavi derivanti dalla gestione di apparecchi comma 6, dell'art. 110 del Tulps, ed aveva riconosciuto come costi dedotti solamente i compensi corrisposti agli esercenti entro la misura del 50% delle somme raccolte, disconoscendo le ulteriori percentuali.

“I maggiori ricavi imputati – prosegue il legale - alla contribuente erano stati accertati dall'Ufficio sulla base della semplice documentazione inviata dal Concessionario. In relazione, invece, al disconoscimento di parte dei compensi degli esercenti, l'Amministrazione aveva rilevato la differenza tra i maggiori importi corrisposti e la percentuale del 50% riconosciuta nei contratti stipulati, nonché l’anomalia con quanto sarebbe stato corrisposto da altri gestori operanti nella stessa provincia in cui aveva sede la ricorrente. A sostegno delle proprie contestazioni, 1'Agenzia segnalava inoltre che dai controlli effettuati su alcuni degli esercenti collegati alla contribuente, sarebbe risultato che questi avrebbero indicato nelle proprie denuncie dei redditi una somma di compensi ricevuti, minore di quella indicata come corrisposta dal gestore.

La Commissione ha in primo luogo ritenuto che l'Ufficio non può basare le proprie deduzioni esclusivamente su documenti mai consegnati alla parte e nemmeno allegati all'Avviso notificato.

Nello specifico la Commissione ha contestato il fatto che l'Agenzia avrebbe fondato i propri rilievi esclusivamente sui dati a lei forniti dal Concessionario, senza mai aver mostrato, prima del giudizio, alla contribuente il prospetto contabile ricevuto e sul quale è stato costruito l'Avviso notificato.

I Giudici hanno sostenuto che «affermare che vi sia l'obbligo di allegazione dei soli atti presupposti, e che gli altri ("meri") documenti su cui si basa l'accertamento possano essere resi disponibili per la difesa soltanto 20 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito, le norme dello Statuto del contribuente e va contro il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità».

Nella sentenza si legge che «nel caso in esame, il presupposto per la rettifica in aumento dei ricavi (la comunicazione telematica del Concessionario ...) é stata si enunciata nella motivazione dell'avviso ma fornita alla parte soltanto in allegato alle Controdeduzioni, nonostante fosse stata richiesta anche in sede di accertamento con adesione».

Affermano poi i Giudici «tale dato, consistente - com'e poi apparso dopo il deposito - nella semplice comunicazione telematica di un importo complessivo di corrispettivi, è stato efficacemente contestato dalla ricorrente che le ha contrapposto i dati analitici dei compensi erogati dal medesimo Concessionario, pagamento per pagamento, tale documentazione cartacea ..., proveniente dal medesimo soggetto che ha fornito all'Agenzia la comunicazione presa a base per la rettifica dei ricavi, non e stata contestata».

La Commissione ha riconosciuto, invece, l'idoneità della documentazione esibita dalla società per dimostrare la percentuale di vincite erogate dagli apparecchi, affermando come su tale rilievo «la parte produce analitici conteggi basati sull'incasso fornito da ciascun apparecchio», mai presi in esame dall'Ufficio.

Relativamente poi alle prove annunciate dall'Amministrazione per disconoscere alcuni costi della ricorrente, i Giudici bolognesi hanno riconosciuto come l'Agenzia non abbia mai mostrato i presunti dati che sarebbero stati forniti dagli altri Gestori della provincia di operatività della contribuente, né ha mai dato corretta dimostrazione e giustificazione del fatto che alcuni esercenti non avrebbero dichiarato le intere somme ricevute quale corrispettivo dal Gestore.

Al contrario è stata riconosciuta la validità delle ricevute depositate dalla ricorrente a dimostrazione dell'effettiva erogazione delle somme agli esercenti; ricevute tutte datate, sottoscritte ed espressamente quietanzate dagli esercenti stessi.

I Giudici di prime cure, in relazione poi a dette ricevute, osserva come «l'ufficio non si diffonde, liquidandole come "non credibili" tout-court: a opinione di questa Commissione, tali ricevute (complete come sono dei dati fiscali dei percettori , datate, bollate, sottoscritte) fanno piena prova, in assenza di contestazioni da parte dell'ufficio circa la loro infedeltà - circa i costi sostenuti dalla ricorrente per remunerare i propri esercenti, anche oltre gli importi contrattualmente stabiliti a inizio rapporto».

La Commissione ha così riconosciuta la mancanza totale di documentazione esibita dall'Agenzia a dimostrazione delle proprie deduzioni: quest’ultime si sono basate esclusivamente sul prospetto contabile fornito dal Concessionario, mai portato a conoscenza della ricorrente prima del giudizio. Tale prospetto è stato in tal modo ritenuto, da solo, privo di quei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla normativa di riferimento”.

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