skin

Cartelle pagamento e ruoli esattoriali: dal 1° luglio possibile pignoramento c/c

17 marzo 2017 - 15:59

L'associazione As.Tro esamina il tema dellle cartelle pagamento e ruoli esattoriali, alla luce delle novità in arrivo.

Scritto da Redazione
Cartelle pagamento e ruoli esattoriali: dal 1° luglio possibile pignoramento c/c

Si ampliano i poteri del Fisco in materia di controllo delle disponibilità liquide dei contribuenti. Difatti, si legge in una nota di As.Tro, dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate che incorporerà l’attuale Equitalia potrà consultare l’Anagrafe tributaria e procedere al pignoramento dei conti correnti direttamente senza attivare alcuna procedura di autorizzazione.

Ed inoltre potrà consultare le banche dati dell’Inps per acquisire le informazioni relativi ai rapporti di lavoro per pignorare stipendi, indennità ecc. È questo in sintesi quello che si evince dalla lettura dell’articolo 3 del D. L 193/2016 convertito nella Legge n. 225/2016.

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 193/2016 citato, con decorrenza dal 1° luglio 2017 scomparirà l’ente di riscossione Equitalia e prenderà il posto di questo un ente strumentale all’Agenzia delle Entrate di carattere pubblico ma economico che sarà sotto il controllo diretto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tale ente succederà a titolo universale in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, nonché in tutti i giudizi processuali in cui è parte Equitalia. A dire il vero, il citato ente diventerà l’Agente della Riscossione e sarà dotato di tutti i poteri previsti dal D.P.R. n. 602/73.

Difatti, nell’ambito dell’articolo 3 del D.L. 193/2016 che potenzia i poteri dell’Agenzia delle Entrate in materia di acquisizione delle informazioni concernenti i rapporti di lavoro presso le banche dati dell’Inps per poter pignorare gli stipendi, i salari ed altre indennità dei contribuenti, nonché di utilizzare le informazioni derivanti dalla consultazione dell’Anagrafe tributaria anche ai fini della riscossione, vi è un’estensione di tali poteri al nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il procedimento che si applica è quello previsto dall’art. 72-bis del D.P.R.602/1973 e non è richiesta l’autorizzazione del giudice.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione infatti nel momento in cui notifica la cartella di pagamento, essendo un atto esecutivo equiparabile al precetto, non deve promuovere la citazione in giudizio del terzo e attendere l’udienza come nella procedura civile ordinaria ma potrà direttamente pignorare il conto corrente, decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.Nella prassi l’ente di riscossione notifica l’atto di pignoramento in primis all’istituto bancario e dopo al debitore, invitando quest’ultimo a pagare l’importo entro il termine di 60 giorni.
Se il debitore non assolve al pagamento della somma dovuta entro il termine citato, il Fisco richiederà alla banca di versargli l’importo senza attendere alcuna autorizzazione da parte del tribunale.
La disposizione introdotta dal D.L. 193/2016 si ripercuoterà in modo devastante nei confronti del contribuente in quanto potrà essere privato direttamente delle somme disponibili sul proprio conto corrente che verranno utilizzate per saldare i debiti che ha con il Fisco.
Tuttavia il contribuente, per impedire il pignoramento del conto può presentare nei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento l’istanza di dilazione; una volta ottenuto l’accoglimento e pagata la prima rata potrà presentarla all’ente e ottenerne lo sblocco.
Passando a esaminare il procedimento d’impugnazione dell’atto di pignoramento, As.Tro evidenzia che, trattandosi di un atto di esecuzione forzata, può essere impugnato di fronte al giudice ordinario e non presso il giudice tributario. Difatti, l’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992 dispone che sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, escluse solo quelle riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Pertanto il procedimento previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 è di tipo esecutivo. Quanto a motivi che possono essere eccepiti dal contribuente si citano:
1. la mancanza della comunicazione dell’avviso ex art. 50 del D.P.R. 602/73 se è trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
2. tra il tempo in cui la cartella è stata notificata e quello dell’attivazione del procedimento di pignoramento presso i terzi sono passati meno di 60 giorni.
Un cenno va fatto sul rapporto esistente tra il potere di pignoramento dei conti correnti conferito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la violazione del diritto alla legge sulla privacy. È evidente che con l’introduzione della disposizione in esame potranno essere acquisite informazioni sulla consistenza dei conti correnti e pertanto niente è nascosto al Fisco.
Ci si chiede, evidenzia As.Tro, se in tale circostanza sia leso il diritto alla privacy. Sul punto la Corte di Cassazione con Sentenza 17203/2013 ha affermato che non sussiste alcuna violazione della privacy, nel momento in cui la società di riscossione richiede al terzo l’acquisizione dell’apposita dichiarazione al fine di conoscere l’importo delle somme. E ciò in quanto l’ente agisce sulla base di un potere conferito dalla legge.

Articoli correlati