skin

Consiglio San Marino: 'Nuove sanzioni per gioco illegale'

05 dicembre 2018 - 11:38

Sì del Consiglio grande della Repubblica di San Marino a legge che introduce nuove fattispecie sanzionabili per l’esercizio abusivo di gioco e scommesse.

Scritto da Redazione
Consiglio San Marino: 'Nuove sanzioni per gioco illegale'

Il Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino nella seduta di ieri, 4 dicembre, ha esaminato e approvato il progetto di legge: “Disciplina della frode sportiva e dell’abusivo esercizio di giuoco o di scommessa”.

“La legge – si legge nel comunicato diramato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e lo sport - introdurrà delle integrazioni al codice penale, alla legge 30 settembre 2015 n. 149 'Disciplina dell’attività sportiva' e alla legge 25 luglio 2000 n.67 'Disciplina per l’esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell’abilità e delle scommesse'.
L’esigenza di integrare il codice penale, inserendo la fattispecie della frode sportiva, è un elemento reso necessario da recenti fatti di cronaca in quanto la frode sportiva unitamente al doping è uno dei fenomeni più critici per il settore dello sport”.
 

La legge introduce inoltre “due articoli 60 bis, 60 ter in cui è regolato il rapporto fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, con l’obbligo di denuncia per 'i presidenti delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate riconosciute e affiliate al Comitato olimpico nazionale sammarinese o degli altri enti o associazioni sportive, nonché i rispettivi organi inquirenti e requirenti' in caso vengano a conoscenza reati di frode sportiva.
Inoltre, è stata integrata la disciplina per l’esercizio dei giochi con nuove fattispecie sanzionabili relative all’esercizio abusivo all’attività di giuoco e di scommesse”.
 

Nel dibattito è anche emersa la volontà di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive di Magglingen.
 
 
LE NORME SU GIOCO E SCOMMESSE - Secondo quanto recita il Titolo terzo della legge all'articolo 4 1, “l’articolo 16 della Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche è sostituito dal seguente articolo: 'Art. 16 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) 1. È punito con la prigionia e con l’interdizione di secondo grado, chiunque, senza autorizzazione: a) organizza, gestisce o esercita, anche a distanza, giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse o concorsi pronostici su competizioni sportive o su altre attività che la legge riserva ad ente autorizzato; b) raccoglie la prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. 2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi dai soggetti di cui all’articolo 5 della presente legge, si applicano la prigionia e l’interdizione di terzo grado nonché la multa. 3. È punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo'”.
 

Articoli correlati