skin

Alta Austria, a Bruxelles le nuove norme su apparecchi e scommesse

13 giugno 2019 - 08:01

L'Alta Austria invia alla Commissione europea le modifiche alla legge vigente sugli apparecchi da gioco e le scommesse.

Scritto da Mc
Alta Austria, a Bruxelles le nuove norme su apparecchi e scommesse

L'Alta Austria ha inviato alla Commissione europea a Bruxelles, per il consueto periodo trimestrale di stand still durante il quale gli stati membri o la Ce stessa potranno esprimere pareri e osservazioni, la legge del Land recante modifica della legge dell'Alta Austria sugli apparecchi per il gioco d'azzardo e della legge dell'Alta Austria sulle scommesse.

Il contenuto principale è l'nclusione delle scommesse online nell'ambito di applicazione della legge dell'Alta Austria sulle scommesse.

LE MOTIVAZIONI - La legge dell'Alta Austria sugli apparecchi per il gioco d'azzardo, LGBl. n. 33/2018, e la legge dell'Alta Austria sulle scommesse, LGBl. n. 41/2018, attualmente in vigore, recepiscono la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ("quarta direttiva antiriciclaggio"). Nella procedura d'infrazione n. 2018/0003, la Commissione europea contesta allo Stato federale e a tutti i Land della Repubblica d'Austria di non aver recepito correttamente la quarta direttiva antiriciclaggio.
Il presente progetto mira, tra l'altro, a tenere conto delle obiezioni sollevate dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 3, punto 14, della direttiva (UE) 2015/849, le scommesse fanno parte dei servizi di gioco d'azzardo e sono pertanto soggette al regime delle misure del diritto dell'Unione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Secondo quanto disposto da tali norme, non è rilevante che le scommesse vengano piazzate in un luogo fisico o a distanza per mezzo di una qualsiasi tecnologia. Occorre quindi rendere soggetto alla legge dell'Alta Austria sulle scommesse anche l'ambito delle scommesse online.
La legge dell'Alta Austria sulle scommesse contiene diverse disposizioni generali (ovvero che non distinguono tra scommesse online e offline) per gli imprenditori nel settore delle scommesse. Con la presente modifica le disposizioni vigenti si estendono a contemplare espressamente i servizi della società dell'informazione, perciò sussiste una speciale "regola relativa ai servizi" soggetta a obbligo di notifica (sentenza della CGUE del 20.12.2017, causa C-255/16, Falbert).
Tale obbligo di notifica non può essere disatteso nemmeno tramite il recepimento degli orientamenti cogenti di diritto dell'Unione derivanti dalla direttiva (UE) 2015/849. In futuro, grazie alla modifica, alle scommesse online non si applicheranno infatti soltanto le disposizioni della legge dell'Alta Austria derivanti dalla direttiva (UE) 2015/849, ma anche tutte le altre disposizioni di tale legge, ad esempio quelle relative a ricevute e condizioni di scommessa, o le disposizioni per la tutela dei giovani e dei clienti delle scommesse. In tal modo però si lascia l'ambito del puro recepimento della direttiva e si sfrutta il margine normativo a disposizione degli Stati membri, il che esclude la fruizione della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 (sentenza della Cgue del 26.9.2000, causa C-443/98, Unilever Italia, punti 29, 30).

 

Articoli correlati