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Verso la Brexit, ecco le linee guida della Mga per gli operatori del gioco

14 ottobre 2019 - 11:11

La Malta gaming authority dirama le proprie linee guida sulle conseguenze normative della Brexit per gli operatori del gioco.

Scritto da Redazione
Verso la Brexit, ecco le linee guida della Mga per gli operatori del gioco

Fra due settimane, salvo colpi di scena, la Brexit diventerà realtà, e anche le aziende del gambling si preparano ai suoi effetti.

Dopo le linee guida in proposito pubblicate dal Governo inglese arrivano quelle della Malta gaming authority, che ha rilasciato una nota orientativa sull'impatto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

I contenuti della nota orientativa si riferiscono esclusivamente alle questioni normative di competenza dell'Mga e gli operatori dovrebbero anche essere consapevoli delle ulteriori conseguenze derivanti dalla Brexit, tra cui, a titolo esemplificativo, considerazioni sulla protezione dei dati, l'immigrazione, l'occupazione, i doveri e il diritto d'autore.

I contenuti della nota orientativa sono di particolare importanza per le entità stabilite a Malta e che operano nel Regno Unito, o per le entità stabilite nel Regno Unito che forniscono servizi e forniture all'interno di Malta, e descrivono inoltre le misure transitorie in atto affinché gli operatori garantiscano la prontezza e evitare interruzioni normative.
IL TESTO DELLA NOTA -
1. Regolamento 10 del regolamento sulle autorizzazioni di gioco
Il regolamento 10 del regolamento sulle autorizzazioni al gioco (S.L. 583.05) stabilisce un prerequisito per cui una persona titolare di una licenza deve essere una persona stabilita all'interno dello Spazio economico europeo. L'uscita del Regno Unito dall'Ue significa che le persone e le entità stabilite nel Regno Unito non soddisfano più questo criterio e pertanto sono tenute ad adottare le misure necessarie per garantire che l'entità titolare della licenza soddisfi questo prerequisito. Questo principio si basa sui divieti di restrizioni alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) e sul divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi di cui all'articolo 56 del Tfeu, e come successivamente interpretato da varie sentenze della Corte di giustizia dell'Ue (Cgue).
Le misure adottate possono includere il trasferimento della licenza a un'altra società all'interno dello stesso gruppo aziendale ai sensi della norma 17 del Regolamento sulle autorizzazioni di gioco e che richiede l'autorizzazione preventiva dell'Autorità e la ridomiciliazione, che richiederebbe la notifica all'Autorità entro trenta giorni, in termini dell'articolo 37 della Direttiva sulle autorizzazioni e sulla conformità dei giochi (Direttiva 3 del 2018).
Sarà applicabile un periodo transitorio di dodici mesi, a partire dalla data di efficacia in cui l'acquis dell'Ue non sarà più applicabile al Regno Unito.
2. Regolamento 22 del Regolamento sulle autorizzazioni di gioco
Il regolamento 22 del regolamento sulle autorizzazioni al gioco prescrive un obbligo per le entità che forniscono un servizio di gioco o una fornitura di gioco essenziale a o da Malta, senza una licenza rilasciata dall'Autorità, ma con una licenza rilasciata da un altro Stato membro dell'Ue o dello Spazio economico europeo, per richiedere un avviso di riconoscimento all'Autorità. Lo scopo della procedura di notifica di riconoscimento è che l'Autorità riconosca e faccia affidamento sulla licenza rilasciata all'operatore dallo Stato membro Ue/See, per garantire che operando da Malta non vi siano lacune normative e le operazioni a o da Malta sarebbero coperte dalla licenza Ue/See e supervisionate dall'autorità di regolamentazione competente e per imporre eventuali misure aggiuntive che potrebbero essere necessarie alle entità che operano a Malta. Il riconoscimento delle licenze rilasciate da altri principi Ue/See si basa sul divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 del trattato sul Tfeu e successivamente interpretato da varie sentenze della Cgue .
Gli operatori che fanno uso o che intendono utilizzare la regola 22 in relazione alle licenze rilasciate nel Regno Unito saranno interessati in vari modi a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea: a) la validità delle comunicazioni di riconoscimento esistenti; e b) una potenziale violazione della regola 3 del Regolamento sulle autorizzazioni di gioco.
In relazione alla precedente lettera a), l'Autorità elabora tutte le domande di avviso di riconoscimento presentate prima della data effettiva di validità quando l'acquis dell'Ue non è più applicabile al Regno Unito.
Inoltre, gli avvisi di riconoscimento emessi a tale proposito godranno della piena validità di dodici mesi di tale avviso di riconoscimento, che tuttavia non verrà rinnovato. Qualora tali entità desiderino continuare a operare a o da Malta, dovrebbero adottare le misure necessarie, che possono comprendere la richiesta di una licenza all'Autorità o la richiesta di un avviso di riconoscimento in relazione a qualsiasi altro
Potrebbero essere in possesso della licenza Ue/See per essere riconosciuta di conseguenza dall'Autorità.
Le entità che operano a o da Malta senza una licenza rilasciata dall'Autorità o un certificato di avviso di riconoscimento che riconosce la loro licenza Ue/See riconosciuta ai fini dell'attività svolta a o da Malta sarebbero in violazione della regola 3 del gioco Regolamento di autorizzazione, come menzionato in (b), sopra. In termini di Terzo programma del Gaming Act (Cap. 583 delle leggi di Malta), que sta violazione è classificata come reato.
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime, compresa la procedura prevista dalla regola 22 del regolamento sulle autorizzazioni al gioco il 1° agosto 2018, alle entità che operano a o da Malta con un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente in un Stato membro di Ue/See è già stato concesso un periodo transitorio per conformarsi alle nuove disposizioni di legge.
A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, le entità che operano a o da Malta, sulla base di un'autorizzazione rilasciata loro dalle autorità competenti nel Regno Unito, non potranno più avvalersi della procedura stabilita dal regolamento 22 e quindi correre il rischio di commettere un reato. Tali soggetti sono tenuti ad adottare le misure necessarie che possono includere la richiesta di una licenza con l'Autorità o la richiesta di un avviso di riconoscimento in relazione a qualsiasi altra licenza Ue/See che possono avere, affinché venga riconosciuta di consegue nza dall'Autorità.
3. Questioni accessorie
Nonostante quanto sopra, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea non avrà alcun impatto su una serie di cause normative, tra cui:
 Il riconoscimento da parte dell'Autorità del generatore di numeri casuali o dei certificati di gioco emessi secondo gli standard del Regno Unito;
 l'accettazione da parte dell'Autorità di istituti di credito, finanziari e di pagamento autorizzati e regolamentati nel Regno Unito allo scopo di detenere fondi per i giocatori;
 L'accettazione da parte dell'Autorità dell'uso da parte delle entità autorizzate di metodi di pagamento autorizzati e regolamentati nel Regno Unito;
 L'accettazione da parte dell'Autorità di componenti essenziali situati nel territorio del Regno Unito (fatta salva la posizione che può essere adottata dalla Commissione europea, dal Garante europeo della protezione dei dati e dal commissario per la protezione delle informazioni e dei dati a Malta); e L'Autorità non ha obiezioni per gli operatori autorizzati che hanno uffici, inclusi i titolari di funzione chiave che svolgono le loro funzioni dal Regno Unito.
 

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