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Malta: impegno contro il match fixing e regole per l'amusement

06 dicembre 2019 - 09:29

Da Malta arrivano l'accordo fra la Gaming Authority e la Football Association per azioni comuni contro il match fixing e una direttiva sui requisiti delle 'amusement machine'.

Scritto da Redazione
Malta: impegno contro il match fixing e regole per l'amusement

Quella di ieri, 5 dicembre, è stata una giornata ricca di decisioni importanti sul fronte del gioco in quel di Malta.

Presso la sede della Malta Football Association a Ta 'Qali, la Malta Gaming Authority (Mga) e la Malta Football Association hanno firmato un accordo di condivisione dei dati che consentirà ad entrambe le parti di scambiare informazioni pertinenti in relazione alla prevenzione e alle indagini sui casi di partite truccate e di corruzione nello sport.

Questo accordo è necessario per il conseguente processo di condivisione dei dati tra l'Mga e la Fa di Malta, come stabilito dalla legge.

Pur rafforzando la collaborazione esistente tra le due entità, l'accordo garantisce che le aree di reciproco interesse regolamentare siano oggetto di un'indagine approfondita e tempestiva e che entrambe le parti siano in possesso di tutti i dati necessari per adempiere in modo efficiente ai propri obblighi normativi.
 
Nel lodare gli sforzi reciproci nell'attuazione di questa iniziativa, il presidente della Fa di Malta, Bjorn Vassallo, dichiara: “La Fa di Malta ha ottimi rapporti con la Mga come partner strategici nella lotta alla corruzione nello sport. La Fa di Malta è stata il catalizzatore dietro la task force anticorruzione nel 2015 che alla fine ha portato all'introduzione della legge sulla prevenzione della corruzione nello sport e alla creazione di un'unità nazionale per l'integrità dello sport. Il presente accordo di condivisione dei dati rappresenta un altro passo importante per rafforzare ulteriormente gli sforzi della Fa di Malta per affrontare le partite truccate entro i limiti regolamentari a livello sportivo. Consente alla Mga e alla Fa di Malta di condividere non solo dati cruciali ma anche competenze".
 
 
L'amministratore delegato dell'Mga, Heathcliff Farrugia, ha sottolineato l'importanza di questo accordo, affermando: “Questo accordo di condivisione dei dati segue una serie di protocolli d'intesa firmati dall'Mga con altri organismi di regolamentazione nel corso del 2019 e si lega perfettamente alla recente istituzione da parte di Mga di un'Unità dedicata all'integrità dello sport. L'Autorità si impegna a garantire che questo accordo non si limiti alla condivisione dei dati, ma anche alla condivisione di idee e migliori pratiche a vantaggio di entrambe le entità".
 
L'accordo di condivisione dei dati è entrato in vigore il 5 dicembre 2019.
 
LA DIRETTIVA SULLE AMUSEMENT MACHINE - Ieri la Malta Gaming Authority ha emanato anche una direttiva per delineare ulteriori dettagli sui requisiti specifici applicabili agli apparecchi da divertimento. "Chiunque desideri operare o in qualsiasi altro modo rende disponibile per l'uso un divertimento la macchina in locali accessibili al pubblico deve rispettare alcuni requisiti", si legge nella direttiva.
"Ai fini dell'articolo 31 del Regolamento, una domanda per la registrazione di una macchina da divertimento deve essere presentata da qualsiasi persona che desideri operare o in qualsiasi altro modo rendere disponibile l'uso di una macchina da divertimento in locali accessibili al pubblico (di seguito il "Richiedente"), presentando il modulo di domanda appropriato all'Autorità, unitamente alla documentazione accessoria eventualmente richiesta dall'Autorità.
La domanda di registrazione di una macchina da divertimento deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: (i) il numero di macchine da divertimento per le quali si richiede la registrazione; (ii) un rapporto dettagliato e accurato contenente una descrizione della macchina da gioco e dei giochi che saranno giocabili su tale macchina da gioco, a condizione che la presente relazione sia integrata da qualsiasi altra documentazione pertinente, comprese le immagini fotografiche; (iii) una dichiarazione attestante che lo scopo esclusivo della macchina da divertimento è per divertimento e non per scopi di gioco; (iv) i dettagli dei locali in cui verrà collocata la macchina da divertimento; e (v) i dettagli dell'evento o serie di eventi in cui la macchina da divertimento sarà resa disponibile per l'uso, incluso ma non limitato a, il nome dell'evento, una descrizione dell'evento e la sua durata, se applicabile.
Qualora un richiedente desideri utilizzare o rendere disponibile l'uso di una macchina da divertimento per un evento o una serie di eventi, il richiedente è tenuto a compilare le sezioni pertinenti del modulo di domanda e presentarlo all'Autorità ai sensi dell'articolo 6 della direttiva".
 

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