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Cgue: 'Operatori gioco possono invocare libertà di fornire servizi contro limiti locali'

12 dicembre 2020 - 09:21

Per la Cgue, l’articolo 56 Tfue su libera circolazione dei servizi si applica a società europea privata di autorizzazione all’esercizio di giochi per norme locali, se ha clienti stranieri.

Scritto da Fm
Cgue: 'Operatori gioco possono invocare libertà di fornire servizi contro limiti locali'

"L’articolo 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla situazione di una società stabilita in uno Stato membro, la quale è stata privata della sua autorizzazione all’esercizio di giochi d’azzardo in seguito all’entrata in vigore, in detto Stato membro, di una normativa che stabilisce i luoghi in cui è consentita l’organizzazione di tali giochi, applicabile indistintamente a tutti i prestatori che esercitano la loro attività nel territorio di tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che tali prestatori forniscano servizi a cittadini nazionali o a cittadini di altri Stati membri, qualora una parte della clientela di tale società provenga da uno Stato membro diverso da quello del suo stabilimento".

E' il principio espresso dalla Corte di giustizia europea nella sentenza con cui risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema amministrativa della Repubblica ceca nel procedimento che vede opposto un operatore di gioco al locale ministero delle Finanze in merito all’interpretazione dell’articolo 56 Tfue - che vieta qualsiasi normativa nazionale che, senza giustificazioni oggettive, ostacoli l'esercizio in concreto della libertà di circolazione dei servizi - già oggetto di numerose cause in vari Paesi, Italia compresa.

Una sentenza che potrebbe essere molto "interessante" e creare un precedente importante anche per tanti esercizi di gioco del nostro Paese, schiacchiati da leggi regionali e regolamenti comunali, al centro dell'ormai ben nota "questione territoriale".

Nel 2013, il ministero delle Finanze ha revocato all'operatore l’autorizzazione – di cui fino ad allora beneficiava – all’esercizio di giochi di scommessa all’interno di locali ubicati in un comune del nord della Repubblica ceca, con la motivazione che il luogo di esercizio dell’attività non figurava tra quelli elencati nel regolamento comunale, che vieta l'esercizio di scommesse, lotterie e giochi simili su tutto il territorio, "ad eccezione dei casinò situati nelle località elencate nell’allegato 1 del presente regolamento", si legge nella sentenza della Corte di giustizia europea.
 
L'operatore ha quindi ha presentato ricorso, prima alla Corte regionale di Praga capitale, che l'ha respinto, poi per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere che la Corte regionale di Praga capitale "aveva commesso un errore dichiarando l’inapplicabilità del diritto dell’Unione al procedimento principale. Essa sostiene che il fatto, corroborato da un’attestazione fatta da un testimone, che una parte della clientela dei suoi locali a Děčín, città situata a circa 25 km dalla frontiera tedesca, fosse composta da cittadini di altri Stati membri rende applicabile l’articolo 56 Tfue".
 
Dal canto suo, il giudice del rinvio ha indicato "l’esistenza di una divergenza nella sua giurisprudenza in merito all’applicabilità delle disposizioni del trattato Tfue relative alla libera prestazione dei servizi a situazioni comparabili a quella di cui trattasi nel procedimento principale", sottolineando che "una normativa come quella oggetto del procedimento principale può essere all’origine di una restrizione della libertà dei destinatari dei servizi. Tale giudice osserva, da un lato, che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, i servizi forniti da un prestatore stabilito in uno Stato membro, senza spostarsi, a un destinatario stabilito in un altro Stato membro costituiscono una prestazione transfrontaliera di servizi e che tali persone possono anche essere turisti o persone che si spostano nell’ambito di un viaggio di studi".

Dall’altro lato, "esso ritiene che una siffatta normativa, indistintamente applicabile ai cittadini nazionali e a quelli di altri Stati membri, di regola può rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative alle libertà fondamentali garantite dal trattato Tfue solo nella misura in cui si applichi a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi fra gli Stati membri.
Il giudice del rinvio considera tuttavia che, sebbene la Corte abbia precisato che l’articolo 56 Tfue si applica a situazioni in cui un prestatore offre i suoi servizi per telefono o via Internet nonché a quelle relative a gruppi di turisti che fanno parte dei destinatari di servizi, essa non ha chiaramente stabilito se tale articolo sia applicabile per il solo fatto che un gruppo di cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea sia in grado di utilizzare oppure utilizzi in un determinato Stato un servizio fornito principalmente a cittadini nazionali. A tale riguardo, il giudice del rinvio dubita che una visita occasionale di un unico cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea in un locale che fornisce taluni servizi comporti automaticamente l’applicabilità dell’articolo 56 Tfue nei confronti di qualsiasi legislazione nazionale che disciplini in maniera generale tale settore nazionale di servizi".

"Con le sue questioni pregiudiziali, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ed eventualmente, a quali condizioni, l’articolo 56 Tfue debba essere interpretato nel senso che esso si applica alla situazione di una società stabilita in uno Stato membro, la quale è stata privata della sua autorizzazione all’esercizio di giochi d’azzardo in seguito all’entrata in vigore, in detto Stato membro, di una normativa che stabilisce i luoghi in cui è consentita l’organizzazione di tali giochi, applicabile indistintamente a tutti i prestatori che esercitano la loro attività nel territorio di tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che tali prestatori forniscano servizi a cittadini nazionali o a cittadini di altri Stati membri, qualora tale società faccia valere che una parte della sua clientela proviene da uno Stato membro diverso da quello del suo stabilimento", recita ancora la sentenza.

Per i giudici della Cgue, alle questioni sollevate dal giudice del rinvio "occorre rispondere che l’articolo 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla situazione di una società stabilita in uno Stato membro, la quale è stata privata della sua autorizzazione all’esercizio di giochi d’azzardo in seguito all’entrata in vigore, in detto Stato membro, di una normativa che stabilisce i luoghi in cui è consentita l’organizzazione di tali giochi, applicabile indistintamente a tutti i prestatori che esercitano la loro attività nel territorio di tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che tali prestatori forniscano servizi a cittadini nazionali o a cittadini di altri Stati membri, qualora una parte della clientela di tale società provenga da uno Stato membro diverso da quello del suo stabilimento".
 

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