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Adv gioco, Cgue: 'Tfue non osta a duplice organizzazione del mercato'

11 giugno 2021 - 16:21

Per la Corte di giustizia europea, in una pronuncia sulla pubblicità del gioco in Austria, il Tfue non osta a un duplice sistema di organizzazione del mercato.

Scritto da Fm
Adv gioco, Cgue: 'Tfue non osta a duplice organizzazione del mercato'

L'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea su libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un duplice sistema di organizzazione del mercato dei giochi d'azzardo per il solo motivo che le pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio sulle lotterie e sui casinò mirano a favorire la partecipazione attiva ai giochi, ad esempio banalizzando il gioco, dandogli un'immagine positiva grazie all'utilizzo dei proventi per attività di interesse generale o aumentandone l'attrattività attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che puntano a guadagni significativi.
Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che impone al giudice di uno Stato membro di lasciare non applicata una disposizione di diritto nazionale contraria all'articolo 56 Tfue, anche nel caso in cui un giudice superiore dello stesso membro Stato ha ritenuto che tale disposizione sia conforme al diritto dell'Unione”.

Lo afferma come diritto la settima sezione della Corte di giustizia europea nell'ordine (consultabile nella sua interezza a questo link) con cui risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 Tfue proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria), con decisione del 6 dicembre 2019 nel procedimento che vede opposti le società Fluctus, Fluentum e KI contro la Direzione della polizia del Land di  Stiria che aveva inflitto loro una pesante multa e la  confisca di alcuni apparecchi senza autorizzazione amministrativa, per il mancato rispetto della legge austriaca sul gioco con vincita in denaro (la Glücksspielgesetz del 28 novembre 1989.
 
Secondo tale legge, appunto, l'esercizio delle slot machine è, in linea di principio, vietato, ma può essere consentito da ciascun Land, a condizione che gli operatori di tali macchine ottengano previa autorizzazione amministrativa.
 
La Corte di giustizia europea ricorda che l'articolo 56 di tale legge, intitolato “Pubblicità legale”, prevede, al paragrafo 1: "Rivenditori e licenziatari, ai sensi di questa legge, devono osservare un atteggiamento responsabile nelle loro pubblicità. L'osservanza di tale atteggiamento è soggetta al controllo esclusivo del ministro federale delle finanze e non può dar luogo ad un'azione sulla base degli articoli 1 e seguenti della legge federale austriaca contro la concorrenza sleale. L'obbligo previsto dal primo periodo del presente comma non costituisce norma di tutela ai sensi dell'articolo 1311 del codice civile".
 
Nell'ordine quindi si fa menzione dei dubbi espressi dal giudice del rinvio “circa la conformità al diritto dell'Unione delle pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio sui giochicon vincita in denaro in Austria, dubbi condivisi con parte della giurisprudenza e della dottrina nazionali”. Casinos Austria AG detiene la concessione esclusiva sull'organizzazione dei giochi da casinò e Österreichische Lotterien GmbH la concessione esclusiva sull'organizzazione delle lotterie, e queste due società possono essere considerati come un unico soggetto in ragione della loro interdipendenza in termini di partecipazioni.
 
Secondo il giudice del rinvio, “da costante giurisprudenza della Corte risulta che, per essere compatibile con il diritto dell'Unione, una normativa istitutiva del monopolio dei giochi d'azzardo deve essere coerente con gli obiettivi che persegue, segnatamente la tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi e dell'incitamento dei cittadini alla spesa eccessiva connessa al gioco d'azzardo, e che tale esigenza di coerenza si applica anche alla pratica pubblicitaria del titolare del monopolio.
Tuttavia - ritiene - la politica pubblicitaria offensiva del titolare del monopolio del gioco d'azzardo in Austria non è misurata e strettamente limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate. Al contrario, questa politica pubblicitaria incoraggerebbe la partecipazione attiva al gioco banalizzandolo, dandogli un'immagine positiva, aumentandone l'attrattività, attirando guadagni significativi, incoraggiando nuovi gruppi target a giocare e ampliando costantemente il contenuto del gioco. Tale politica pubblicitaria non è quindi conforme alla giurisprudenza della Corte in materia di pubblicità relativa ai giochi con vincita in denaro”.
 
Il giudice del rinvio, si legge ancora nell'ordine, “aggiunge che le attività pubblicitarie del titolare del monopolio sui giochi d'azzardo in Austria non sono soggette ad alcun controllo effettivo, poiché l'articolo 56, paragrafo 1, della legge sui giochi d'azzardo prevede solo misure di sorveglianza nei confronti di tali attività ed esclude un controllo del loro carattere misurato mediante ricorsi proposti in base alla normativa relativa alla lotta alla concorrenza sleale. Ritiene inoltre che anche molte società terze che offrono giochi in Austria, in particolare nel settore dei giochi online, non siano soggette a un controllo effettivo.
Il giudice del rinvio ritiene pertanto che il monopolio sui giochi istituito in Austria, compreso il suo meccanismo di controllo, non possa essere applicato alle ricorrenti nella causa principale che si avvalgono della libera prestazione dei servizi.
Essa indica, tuttavia, che i tre giudici supremi austriaci hanno stabilito che la normativa sui giochi d'azzardo è conforme al diritto dell'Unione, per cui dovrebbe, in linea di principio, conformarsi a tale giurisprudenza”.
 
La risposta della Corte viene quindi ritenuta necessaria per porre fine alla prassi dei supremi giudici austriaci, “che consiste nel disattendere il diritto dell'Unione nella valutazione della legittimità del monopolio del gioco d'azzardo, e per prevenire tribunali inferiori dall'applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza della Corte in questo settore”.
 
È in tali circostanze che il Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: “1) Qualora l'articolo 56 Tfue dovesse essere interpretato nel senso che la valutazione delle pratiche pubblicitarie illecite, come risulta [da] costante giurisprudenza della Corte, nei confronti del titolare di una concessione nell'ambito di un monopolio di Stato sui giochi di probabilità dipende dal fatto che il mercato dei giochi d'azzardo sia effettivamente cresciuto in generale nel periodo considerato o se sia già sufficiente che la pubblicità miri a favorire la partecipazione attiva ai giochi, ad esempio banalizzando il gioco, dandogli un'immagine positiva attraverso l'utilizzo dei proventi per attività di interesse generale o aumentandone l'attrattività attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che sprigionino guadagni significativi?
2) Inoltre, l'articolo 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che le predette pratiche pubblicitarie di un concessionario monopolistico escludono in ogni caso la coerenza del regime monopolistico o che, in caso di corrispondenti pratiche pubblicitarie d'inserzionisti privati, il titolare del monopolio possa incoraggiare anche la partecipazione attiva ai giochi, ad esempio rendendo il gioco d'azzardo un luogo comune, dandogli un'immagine positiva in virtù dell'utilizzo dei proventi per finalità di attività di interesse generale o aumentandone l'attrattività attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che promettono guadagni significativi?
3) Se un giudice di uno Stato membro che, nell'ambito della sua competenza, deve applicare l'articolo 56 Tfue, al fine di garantire la piena efficacia di tali norme, è tenuto a garantire che non applichi la propria autorità, una disposizione di diritto interno che ritenga contraria, anche se la sua conformità al diritto dell'Unione è stata confermata nell'ambito di un procedimento costituzionale?".

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