Gioco online, certificazione nuovi sistemi: proroga al 13 novembre

Scritto da LP

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli rinvia al 13 novembre l’entrata in vigore delle nuove regole tecniche per il gioco online, inizialmente fissata al 13 maggio.

È stata ufficialmente prorogata al 13 novembre 2026 la scadenza per il completamento del processo di Verifica di Conformità dei nuovi ‘Sistemi del concessionario’ da parte degli Organismi di Verifica, nell’ambito delle disposizioni previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

La decisione arriva a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai concessionari per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi, che hanno evidenziato difficoltà nel rispettare la tempistica originariamente fissata al 13 maggio 2026 per l’entrata in vigore delle nuove Regole Tecniche, destinate a disciplinare il rinnovato processo di certificazione.

CRITICITÀ TECNICHE – Dalle verifiche effettuate sul portale dedicato alla trasmissione delle istanze agli OdV è emerso che, alla data del 23 febbraio 2026, risultano presentate pochissime richieste di certificazione. Ulteriori monitoraggi presso gli Organismi di Verifica hanno confermato criticità nel completamento dell’intero iter entro il 12 maggio 2026, anche in considerazione dell’ampliamento delle tipologie di gioco coinvolte nel processo rispetto a quanto previsto dal decreto direttoriale Aams dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/Cgv.

Le problematiche riscontrate riguardano esclusivamente gli aspetti tecnici legati al nuovo processo di certificazione del sistema informatico, e non l’intero impianto degli obblighi convenzionali già in vigore. Per evitare interruzioni nella raccolta del gioco e possibili ammanchi erariali, il termine per la conclusione della Verifica di Conformità e per il rilascio del certificato di entrata in produzione è stato dunque prorogato in modo inderogabile al 13 novembre 2026.

Dal 13 maggio resta comunque obbligatoria l’attivazione delle misure di tutela previste dall’articolo 20, comma 3, della convenzione di concessione, con l’unica eccezione dello strumento indicato alla lettera g), strettamente connesso al nuovo sistema informatico. Rimane inoltre l’obbligo di acquisire i limiti impostati dal giocatore per gli strumenti di autolimitazione, che dovranno rispettare quanto previsto dalle lettere g) e h) dello stesso articolo.

Restano pienamente efficaci e obbligatorie le misure già previste per i concessionari, tra cui l’attivazione, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale, direttamente gestito e collegato alla concessione; l’acquisizione, al momento della sottoscrizione del contratto di conto di gioco, di copia fronte-retro di un documento di identità valido e del codice fiscale, oppure l’uso di strumenti di identificazione digitale con sicurezza di secondo livello; l’impostazione dei limiti di gioco per i conti attivati dopo il 13 novembre 2025, compresi quelli per la fascia 18–24 anni; e l’attivazione delle nuove modalità di autoesclusione previste dall’articolo 15 dello schema di contratto di conto di gioco.

IN ARRIVO IL NUOVO PROTOCOLLO – Nei prossimi giorni sarà pubblicato il nuovo Protocollo di comunicazione Pacg, che consentirà ai concessionari, a partire dal 13 maggio, di trasmettere il messaggio relativo alle ricariche dei conti di gioco effettuate in contanti o tramite strumenti non idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

La misura è finalizzata alla verifica del rispetto del limite complessivo settimanale di ricarica pari a 100 euro presso i Punti Vendita Ricariche, come previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

Non sarà invece più previsto, nei nuovi protocolli, il messaggio relativo al prelievo dai conti di gioco tramite la rete fisica collegata ai concessionari, in attuazione del divieto sancito dal medesimo articolo 13, comma 3, che vieta qualsiasi prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e il pagamento delle vincite tramite tali canali.