Gioco del Lotto e tasse sui fondi Mef: la Cassazione detta le regole sui rimborsi Irpef

Scritto da Daniele Duso
Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando l’indennità finanziata con le ‘percentuali delle vincite del gioco del lotto’ dà diritto alla detrazione Irpef maggiorata.

Un’ordinanza della Corte di Cassazione “chiarisce i criteri di rimborso Irpef per le indennità legate alle percentuali delle vincite del gioco del Lotto e alla previdenza integrativa”.

La Corte di Cassazione interviene su un tema che incrocia gioco del Lotto, fondi di previdenza del Ministero dell’Economia e tassazione dei trattamenti integrativi. Il caso riguarda un ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate in quiescenza, che aveva ricevuto un’indennità supplementare di oltre 55mila euro dal Fondo di Previdenza ministeriale e aveva chiesto il rimborso di parte delle ritenute Irpef ritenute eccessive. Al centro del contenzioso c’è l’interpretazione dell’articolo 19 del Tuir e, in particolare, del comma 2-bis, che disciplina l’abbattimento della base imponibile per alcune indennità equiparate al Tfr. Il contribuente sosteneva che l’indennità del Fondo dovesse essere trattata come “retribuzione differita” e che quindi spettasse l’ulteriore detrazione, mentre l’Agenzia delle Entrate contestava questa lettura. Dopo un primo accoglimento in Commissione tributaria e un successivo passaggio in appello, la vicenda è approdata in Cassazione, che offre ora indicazioni importanti per tutto il comparto del gioco pubblico finanziatore del Fondo.

IL FINANZIAMENTO DEL FONDO CON LE VINCITE DEL LOTTO

Il legame con il settore del gioco emerge, come accennato, dalla struttura del Fondo. La disciplina del Fondo di Previdenza istituito dal d.P.R. n. 1034/1984 prevede, tra le fonti di finanziamento, i “proventi dei beni confiscati e delle sanzioni pecuniarie” e soprattutto le “percentuali delle vincite del gioco del lotto” destinate al personale del Mef. Si tratta quindi di un trattamento integrativo alimentato in larga parte da risorse provenienti dal gioco pubblico, non dai versamenti contributivi diretti dei lavoratori.

Su questo punto si innesta la contestazione del Fisco. L’Agenzia ha sostenuto che l’ulteriore abbattimento dell’imponibile del 26,04 percento, previsto dall’art. 19, comma 2-bis, può essere riconosciuto solo quando esistano effettivi contributi previdenziali a carico dei dipendenti. In questa fattispecie, secondo l’Amministrazione, i lavoratori non versano “quote contributive dirette” al Fondo, che è alimentato da flussi esterni collegati anche alle vincite del Lotto. Di conseguenza, andrebbe applicata soltanto la deduzione forfettaria ordinaria pari a 309,87 euro per ogni anno di servizio, e non la detrazione rafforzata invocata dal contribuente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, però, aveva confermato il rimborso, senza entrare nel dettaglio di queste distinzioni tecniche, ritenendo sufficiente l’inquadramento generale dell’indennità come prestazione di natura previdenziale.

L’OMESSA PRONUNCIA SUI CONTRIBUTI E LA FORMULA DI CALCOLO

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza della Corte campana con rinvio. Gli ermellini rilevano un vizio motivazionale grave: i giudici di appello hanno “del tutto omesso di pronunciarsi” sulla questione decisiva sollevata dal Fisco, cioè la verifica dell’esistenza di contributi previdenziali effettivamente posti a carico dei lavoratori. L’ordinanza ricorda che “la legge stabilisce che l’ulteriore detrazione dipenda proprio da tali versamenti”, perché la ratio del comma 2-bis è attenuare il carico fiscale su trattamenti finanziati anche dalla contribuzione del dipendente, e non solo da risorse di altra natura.

In questa prospettiva, la Corte precisa che l’ammontare netto va calcolato considerando il “rapporto tra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori e l’aliquota complessiva”. Se non vi sono contributi diretti dei lavoratori, questo rapporto non può essere costruito e la detrazione specifica non può trovare applicazione. Per la Cassazione, quindi, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare in concreto se il Fondo del MEF, alimentato anche dalle percentuali delle vincite del Lotto, fosse sostenuto anche da una quota contributiva a carico degli iscritti.

ONERE DELLA PROVA E NUOVO ESAME DELLA CAUSA

L’ordinanza richiama inoltre il principio secondo cui “il contribuente ha l’onere di provare i fatti favorevoli”, ricordando che egli riveste la qualità di attore in senso sostanziale nel processo tributario. Spetta quindi al lavoratore dimostrare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione, compresa l’eventuale contribuzione a proprio carico collegata al trattamento integrativo. Le difese dell’Ufficio, invece, “non sono soggette a preclusioni” quando si limitano a qualificare giuridicamente fatti già emersi dagli atti.

Per questi motivi, la Cassazione dispone il rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito, verificare la natura delle fonti di finanziamento del Fondo e accertare se sussistano o meno contributi a carico dei dipendenti. Nel nuovo giudizio saranno liquidate anche le spese dell’intero grado di legittimità. La pronuncia manda un messaggio chiaro al settore del gioco pubblico e ai fondi alimentati dal gaming: “Ogni agevolazione fiscale deve poggiare su basi normative e contributive solide” e la “trasparenza nel trattamento delle vincite del lotto” rimane un principio cardine nella gestione delle risorse destinate alla previdenza integrativa.

Crediti fotografici ©Sito web del ministero dell’Economia e delle finanze