Gioco e modifica concessioni, ordinanza Corte Ue alle Camere

Scritto da Daniele

L’ordinanza nella causa C‑437/24 su Cirsa e Adm, relativa alla modifica delle concessioni per la rete del gioco lecito con apparecchi, è stata assegnata alla Commissione Finanze.

Notificata alle Camere l’ordinanza della Corte di giustizia Ue nella causa C‑437/24 che vede Cirsa Italia Spa contrapposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La gestione delle modifiche delle concessioni in corso, in particolare quelle relative alla rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, arriva così in sede parlamentare.

L’atto, classificato come “Doc. XIX, n. 96”, è stato assegnato nei giorni scorsi alla commissione Finanze della Camera. L’ordinanza della Decima sezione della Corte, datata 12 gennaio 2026, nasce da un rinvio pregiudiziale del Tar Lazio e si muove nell’alveo della direttiva 2014/23/UE, che disciplina l’aggiudicazione e la gestione delle concessioni, con specifico riferimento all’ambito temporale di applicazione e alle modifiche delle concessioni in corso di esecuzione. Il caso riguarda una concessione per “la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento”, stipulata prima del recepimento della direttiva, ma successivamente prorogata dal legislatore italiano fino al 31 dicembre 2024 con la legge n. 197 del 2022, introducendo nuovi oneri a carico dei concessionari.

Tra i nodi affrontati dai giudici europei c’è quello dell’articolo 43 della direttiva, che disciplina la “modifica apportata a una concessione in corso di esecuzione“, e dell’articolo 5, relativo all’obbligo degli Stati membri di conferire alle autorità aggiudicatrici determinati poteri in materia di gestione dei rapporti concessori. La domanda chiave posta dal Tar Lazio riguarda proprio se la direttiva imponga agli Stati membri “l’obbligo di conferire all’autorità aggiudicatrice il potere di avviare, su istanza di un concessionario, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, qualora eventi imprevisti e imprevedibili incidano in modo significativo sul rischio operativo”.

La Corte chiarisce, da un lato, che la direttiva 2014/23 si applica anche alle proroghe legislative intervenute dopo il termine di recepimento, investendo quindi anche concessioni originariamente aggiudicate in epoca precedente, come nel caso delle reti per gli apparecchi da intrattenimento. Dall’altro lato, però, nega che da tale disciplina derivi un obbligo generalizzato di rinegoziazione: gli articoli 5 e 43 non impongono agli Stati membri di “prevedere alcun potere discrezionale di rinegoziazione né un obbligo di rinegoziare o riequilibrare i rapporti concessori su richiesta del concessionario”, neppure quando eventi eccezionali e imprevedibili – dalla pandemia alle strette fiscali – incidano in modo significativo sul rischio operativo sopportato dal gestore.