Ippica, sovvenzioni: Tar Lazio conferma validità del modello parametrico del Masaf
Il Tar Lazio conferma la legittimità dei criteri Masaf per le sovvenzioni 2024 basati sulla media del triennio precedente.
“Non esiste, pertanto, un diritto soggettivo (perfetto) del beneficiario al mantenimento sine die della sovvenzione, in relazione all’an, al quantum, al quid e al quando, potendo l’Amministrazione, con proprio provvedimento, modificare i predetti criteri ovvero eliminare in toto l’erogazione stessa del beneficio”. Con questa presa di posizione, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione quarta quater, respinge il ricorso presentato dalla Società modenese per esposizioni fiere e corse di cavalli Srl, realtà che gestisce l’ippodromo “La Ghirlandina” di Modena, che chiedeva l’annullamento della proposta di accordo sostitutivo e dei decreti direttoriali del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste relativi alla determinazione delle sovvenzioni per l’anno 2024, quantificate per la ricorrente in circa 1,1 milioni di euro.
La società modenese contestava il sistema di calcolo basato sulla “media dei valori riferiti al triennio precedente”, individuato per l’annualità in corso nei dati degli anni 2019, 2022 e 2023. Secondo la tesi della ricorrente, tale criterio sarebbe risultato irragionevole, sostenendo che le risorse avrebbero dovuto essere parametrate ai costi effettivi e ai “giorni delle corse effettivamente organizzate”. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso “manifestamente infondato nel merito”, spiegando che la sovvenzione pubblica “è finalizzata quindi ad incentivare o a sostenere una determinata attività per scopi di interesse generale – altrimenti soggetta alle ordinarie regole di mercato – coprendo una parte (più o meno rilevante) dei relativi costi”.
Nella sentenza viene sottolineato come il modello parametrico adottato dal Masaf sia diretto proprio a “valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse”. La scelta di un valore medio è stata giudicata legittima in quanto permette di tenere conto delle oscillazioni temporali, laddove parametri basati sulle singole giornate di corsa “rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse”. Il Collegio ha inoltre precisato che il sistema di calcolo deve fondarsi su “dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse e per conseguire la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore”.
Il Tar ha respinto anche le lagnanze relative a un presunto difetto di motivazione degli atti ministeriali, osservando che “non sussisteva in capo al Masaf alcun obbligo di motivazione, stante il fatto che il decreto impugnato si configura come atto amministrativo a contenuto generale”. I giudici hanno quindi ribadito che i criteri utilizzati dall’amministrazione risultano “coerenti, ragionevoli e logicamente rispondenti a quanto prestabilito nel D.M. n. 4701/2020”, confermando la piena validità dell’impianto regolatorio per il comparto ippico. La sentenza si conclude con il rigetto definitivo del ricorso e la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della complessità della materia trattata.