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Anagrafe equidi, Olivero: “In Italia sistema razionale”

05 giugno 2014 - 07:51

Il vice ministro alle Politiche agricole Andrea Olivero ha risposto all’interrogazione presentata dal presidente della nona commissione del Senato (agricoltura e produzione agroalimentare) Roberto Formigoni sulle anagrafi distinte degli equidi destinati, o meno, all’alimentazione umana.

Scritto da Amr
Anagrafe equidi, Olivero: “In Italia sistema razionale”

Olivero ha rilevato in premessa che “essa riguarda le difficoltà operative, lamentate dagli operatori del settore, inerenti le competenze nella gestione degli archivi degli equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e del sistema informatico di catalogazione e aggiornamento dei dati”.

 

 

LE NORME DI LEGGE - Al riguardo, ha ricordato anzitutto che l’articolo 8 del decreto-legge n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003, aveva disposto che l’anagrafe degli equidi fosse organizzata e gestita dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi) sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. A seguito della soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi), ai sensi dell’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe degli equidi è ora attribuita direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ha aggiunto che in attuazione del citato decreto-legge n. 147 del 2003, e in linea con il regolamento (CE) n. 504 del 2008 in materia di identificazione degli equidi, sono stati emanati il decreto ministeriale 29 dicembre 2009, recante Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’Unire, il decreto ministeriale 26 settembre 2011, recante Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi, nonchè il decreto legislativo n. 29 del 2011, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonchè gestione dell’anagrafe da parte dell’Unire.

“Le predette linee guida prevedono, in particolare, che ciascun equide sia univocamente identificato mediante l’applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale (trasponder) e dotato di un documento di identificazione (passaporto) collegato al numero del trasponder. I responsabili del funzionamento del sistema (Ministero, Associazione nazionale allevatori di specie e di razza, Associazione italiana allevatori), ciascuno per le proprie competenze, provvedono all’identificazione degli equidi, all’inoculazione del trasponder, al rilascio del passaporto nonchè alla registrazione dell’equide e di ogni altro evento che lo riguarda (compravendita, morte, furto, ecc.) in un’apposita banca dati centrale (Banca dati equidi) ove è registrata anche la destinazione finale (cioè alla produzione di alimenti per il consumo umano o meno)”.

 

GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE - Olivero ha informato che le aziende in cui sono presenti equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano hanno l’obbligo di tenere e aggiornare il registro dei farmaci, onde consentire ai servizi veterinari di controllare che non vengano immessi nella catena alimentare animali trattati con sostanze pericolose per la salute umana. Ha inoltre osservato che la cooperazione tra la Banca dati equidi e la Banca dati nazionale (tenuta dall’Istituto zooprofilattico di Teramo per conto del Ministero della salute) consente, ai servizi veterinari e ai macelli, non solo di accedere a tutte pertinenti informazioni aggiornate in tempo reale (compresa la destinazione finale), ma anche di inserire quelle di propria competenza legate ai controlli ufficiali e alla macellazione. Grazie a tale cooperazione, le Asl e i macelli possono altresì, rispettivamente, pianificare l’attività di vigilanza (anche in considerazione della presenza o meno in azienda di equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano) e verificare, prima di abbattere un equide e introdurne le carni nella catena alimentare, che l’animale sia presente nella Banca dati equidi e sia destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Alla luce di quanto esposto, e dalle informazioni disponibili, ha fatto notare che l’attuale sistema di registrazione degli equidi operante in Italia appare congeniato in maniera razionale su di un modello organizzativo in grado di tracciare efficacemente gli equidi vivi fino alla fase di macellazione.

Ha assicurato comunque il proprio impegno, anche alla luce dell’interrogazione presentata, nel verificare ulteriormente il suo funzionamento, al fine di assicurare che la sua concreta applicazione non determini alcun tipo di incertezza da parte degli operatori del settore. 

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